FAQ - richiesta di parere ai sensi dell’art. 32, comma 1 bis del D.Lgs. 286/98

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI: IL PERMESSO DI SOGGIORNO

AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ

CHI PUÒ FARE LA DOMANDA

Domanda: Chi è autorizzato a richiedere il parere?

Risposta: È preferibile che le richieste di parere siano inviate dai Servizi sociali dell'ente locale che ha in carico il minore. Nel caso in cui il diretto interessato neomaggiorenne provveda all'invio della richiesta di parere, questa dovrà essere necessariamente inviata per conoscenza, contestualmente, anche ai Servizi sociali territorialmente competenti.

TEMPI DELLA RICHIESTA

Domanda: Quando deve essere richiesto il parere?

Risposta: La richiesta di parere può essere inviata da 3 mesi prima del compimento dei 18 anni fino a 2 mesi dopo.

 

DOCUMENTI DA INVIARE

Domanda: Quali sono i documenti da allegare per la richiesta di parere?

Risposta:

  • Copia del passaporto oppure attestato d'identità rilasciato e/o convalidato dall'Ambasciata/Consolato del proprio Paese d'origine in Italia;
  • Copia del permesso di soggiorno (o il cedolino del permesso di soggiorno);
  • Copia del decreto di tutela (o affidamento ai sensi della L. 184/1983 o copia della richiesta di apertura della tutela);
  • Documentazione a supporto del percorso di integrazione svolto dal minore prima del diciottesimo anno di età e, se in possesso, del percorso che verrà proseguito dopo la maggiore età.


MODELLO DA USARE
Domanda: Qual è il modulo per la richiesta di parere?

Risposta: La "scheda G" scaricabile qui: link

 
INVIO DOCUMENTAZIONE (E-MAIL)

Domanda: A quale indirizzo di posta elettronica deve essere inviata la "scheda G"?

Risposta: La "scheda G" deve essere compilata in formato elettronico e inviata alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione a uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:

minori.art32@pec.lavoro.gov.it 

minori-art32@lavoro.gov.it 

ESCLUSIONI

Domanda: In quali casi la richiesta di parere non deve essere inviata?

Risposta: la richiesta non deve essere inviata nei seguenti casi:

  • minori stranieri non accompagnati che risultino presenti in Italia da almeno tre anni, ammessi a un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo non inferiore a due anni;
  • minori stranieri affidati a parenti entro il 4° grado, anche se in possesso del permesso di soggiorno per minore età;
  • minori stranieri non accompagnati per i quali il Tribunale per i minorenni abbia ordinato il prosieguo amministrativo delle misure di protezione e di assistenza oltre il compimento del 18esimo anno di età;
  • minori stranieri non accompagnati che a 18 anni siano in possesso di un permesso di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari.