La salute è un diritto fondamentale tutelato dall’articolo 32 della Costituzione italiana. Esso non può subire limitazioni fondate sulla cittadinanza in quanto costituisce il presupposto per il godimento di tutti i diritti e per la piena realizzazione della persona umana. In tal senso l’integrità fisica deve essere garantita ed intesa quale nucleo inviolabile della dignità umana. La salute infatti rappresenta non solo un diritto individuale, ma anche un interesse della collettività.
L’assistenza sanitaria è assicurata in Italia a tutti, sia cittadini sia stranieri, anche quando questi non dispongano delle risorse economiche necessarie. I cittadini stranieri che risiedano nel territorio italiano e che esercitano un’attività lavorativa hanno diritto all’iscrizione al servizio sanitario nazionale (S.N.N.) indipendentemente dalla cittadinanza. Sono infatti obbligati all’iscrizione al S.N.N., in condizioni di parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quel che riguarda l’obbligo contributivo:
· Gli stranieri regolarmente soggiornanti che svolgano attività lavorativa subordinata o autonoma oppure che siano iscritti nelle liste di collocamento.
· Gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per:
o lavoro subordinato;
o lavoro autonomo;
o motivi familiari;
o asilo politico, per asilo umanitario o per richiesta di asilo;
o attesa adozione;
o affidamento;
o acquisto di cittadinanza.
· L’assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti;
· Ai figli minori di stranieri iscritti o in attesa di iscrizione al S.S.N., i quali beneficiano del medesimo trattamento assistenziale dei minori iscritti;
· Ai detenuti e internati, soggetti in semilibertà o sottoposti a misure alternative alla pena (DLgs 230/99, art.1, comma 5);
· Nei casi di pendenza del ricorso contro il provvedimento di espulsione o contro il provvedimento di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno (in tal caso, il soggetto dovrà esibire idonea documentazione attestante la pendenza del ricorso).
In ogni caso, anche se non rientra tra le categorie sopra elencate, lo straniero dev’essere comunque tutelato in caso di rischio di malattie, infortuni e maternità. Egli può quindi:
· Stipulare un’apposita polizza assicurativa presso un istituto privato italiano o straniero, valida sul territorio italiano;
· Oppure iscriversi volontariamente al S.S.N. previo pagamento di un contributo annuale forfettario.
L’iscrizione volontaria al S.S.N. è prevista altresì per:
· Lo straniero soggiornante in Italia titolare di permesso di soggiorno per motivi di studio;
Lo straniero viene iscritto nell’azienda sanitaria locale (ASL) del comune in cui dimora.
Nei casi in cui lo straniero non sia iscritto al S.S.N. il trattamento sanitario viene comunque garantito a pagamento.
Nei confronti di cittadini stranieri provenienti da determinati Paesi con cui l’Italia ha stipulato accordi internazionali bilaterali o multilaterali, l’assistenza sanitaria è prevista secondo le modalità disciplinate dall’accordo stesso e a condizione di reciprocità. La disposizione contenuta nell’articolo 35, comma 2, del Testo Unico sull’Immigrazione lascia così impregiudicati eventuali regimi di maggior favore in tema di assistenza sanitaria per gli stranieri in Italia provenienti dai Paesi con i quali esistono accordi in materia vigenti.
I paesi con cui sussistono accordi internazionali sono i seguenti: *
Argentina |
Australia |
Brasile |
Bosnia-Erzegovina |
Capo Verde (al momento sospeso) |
Croazia |
Principato di Monaco |
Macedonia |
Montenegro |
Serbia |
Repubblica di San Marino |
Tunisia |
Città del Vaticano e Santa Sede. |
* Elenco aggiornato a Marzo 2014.
I cittadini stranieri che si trovano sul territorio nazionale in condizione irregolare, cioè con permesso di soggiorno scaduto o che abbiano fatto ingresso sul territorio nazionale ma non abbiano seguito le vie e le procedure legali e non abbiano quindi titolo per restare in Italia, hanno comunque diritto a ricevere nei presidi pubblici ed accreditati ogni cura medica urgente o comunque essenziale, ancorché in via continuativa, per malattie ed infortuni e hanno diritto altresì che siano estesi i programmi di medicina preventiva al fine di tutelare la salute individuale e collettiva. In questo modo si vuole assicurare all’infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo per una possibile guarigione. Per comprendere quali casi debbano essere intesi come “cure urgenti” ed “essenziali” una circolare del Ministero della Salute ha specificato che:
· Sono urgenti le cure che non possono essere deferite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona;
· Sono essenziali quelle prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).
In particolare sono garantiti i seguenti trattamenti sanitari:
· Le prestazioni assistenziali necessarie alla tutela della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane;
· La tutela della salute del minore;
· Le vaccinazioni nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva;
· Gli interventi di profilassi internazionale;
· La profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive.
Anche quando si tratta di stranieri non regolarmente soggiornanti, nel caso in cui i richiedenti non dispongano di risorse economiche sufficienti, le prestazioni sono erogate gratuitamente, previa presentazione di una dichiarazione di indigenza (da compilare nell’apposito modulo del Ministero della Salute).
La tutela della salute dello straniero non regolarmente soggiornante è considerata prioritaria rispetto all’interesse dello stesso a regolarizzare la propria permanenza in Italia. È previsto infatti un divieto di segnalazione alle autorità da parte dei sanitari che abbiano in cura lo straniero irregolare, in modo tale che sia garantita una protezione effettiva della persona e della sua integrità. Ai sensi dell’art. 35, comma 5, del Testo Unico sull’Immigrazione, infatti, l’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto a parità di condizioni con il cittadino italiano.
Ai sensi dell’art. 365 del codice penale, la persona che nell’esercizio di una professione sanitaria ha prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d’ufficio, deve informare l’autorità. In mancanza di referto si prevede una multa fino a cinquecentosedici euro.
In particolare:
· I delitti per i quali si deve procedere d’ufficio sono ad esempio i delitti contro la vita (omicidio volontario, omicidio preterintenzionale, omicidio colposo, omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio, infanticidio) e i delitti contro l’integrità fisica (lesioni volontarie dolose da percosse, maltrattamenti, risse, abuso di mezzi di contenzione).
· In ogni caso il sanitario che fornisce assistenza medica non è tenuto all’obbligo di referto quando il questo esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.
Il Ministero dell’Interno ha precisato che il divieto di segnalazione trova applicazione anche dopo l’entrata in vigore del reato di ingresso e soggiorno irregolare sul territorio nazionale (art. 10-bis del Testo Unico sull’Immigrazione) specificando che l’obbligo di referto non si applica tutte le volte in cui quest’ultimo può esporre lo straniero a procedimento penale e che, in ogni caso, non si applica in riferimento al reato di ingresso e soggiorno irregolare sul territorio dal momento che si tratta di una contravvenzione e non di delitto (carattere richiesto dall’art. 365 del codice penale).
A tale divieto previsto per legge si aggiunge altresì il divieto di espulsione, affermato in via giurisprudenziale, per lo straniero irregolarmente presente in Italia che abbia bisogno di cure urgenti e indifferibili. Resta quindi al prudente apprezzamento del giudice di convalida dell’espulsione la valutazione della situazione personale relativamente alle condizioni di salute dell’interessato.
«La valutazione dello stato di salute del soggetto e della indifferibilità ed urgenza delle cure deve essere effettuata caso per caso, secondo il prudente apprezzamento medico; di fronte ad un ricorso avverso un provvedimento di espulsione si dovrà, qualora vengano invocate esigenze di salute dell'interessato, preventivamente valutare tale profilo (…) se del caso ricorrendo ai mezzi istruttori che la legge, pur in un procedimento caratterizzato da concentrazione e da esigenze di rapidità, certamente consente di utilizzare.
Qualora risultino fondate le ragioni addotte dal ricorrente in ordine alla tutela del suo diritto costituzionale alla salute, si dovrà provvedere di conseguenza, non potendosi eseguire l'espulsione nei confronti di un soggetto che potrebbe subire, per via dell'immediata esecuzione del provvedimento, un irreparabile pregiudizio a tale diritto.»
In merito al divieto di espulsione la Cassazione ha precisato che la garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero comprende non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d’urgenza ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita. Ciò rileva nel caso in cui l’indisponibilità di farmaci nel paese verso il quale lo straniero debba essere espulso potrebbe determinare in concreto un rischio per la vita o maggiori danni per la salute.
Per altri casi giurisprudenziali in cui è stato affermato il principio secondo cui devono ritenersi garantite tutte le prestazioni essenziali per la vita della persona straniera, ritenendo prevalente il valore universale e costituzionale della salute rispetto all’interesse dello Stato a espellere dal territorio nazionale il migrante privo del permesso di soggiorno:
Tra i meccanismi di tutela della riservatezza degli assistiti e in particolare degli stranieri in condizione irregolare, oltre alla garanzia di non segnalazione, è previsto altresì il “codice regionale STP” (Straniero Temporaneamente Presente) ovvero una sorta di tessera sanitaria per lo straniero irregolare.
Lo straniero non deve esibire alcun documento di soggiorno quando si reca presso le strutture sanitarie. L’art. 6, comma 2, del Testo Unico sull’Immigrazione prevede infatti che, fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione solo ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
Ciò non esclude comunque che quando il cittadino straniero accede alle strutture sanitarie debba procedere alla registrazione sia pure, in mancanza di documento d’identità, sulla base delle generalità fornite dell’interessato. Il beneficiario delle prestazioni non può infatti rimanere anonimo sia ai fini dell’accertamento di eventuali responsabilità degli operatori sanitari, ma anche per poter riferire all’autorità consolare dello Stato di appartenenza eventuali segnalazioni di malattie infettive e diffusive soggette a notifica obbligatoria (articolo 43, comma 3, del Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’Immigrazione).
È stato così predisposto il sistema del codice STP il quale assicura l’anonimato allo straniero attribuendogli un codice identificativo, riconosciuto sul territorio nazionale, valido per la prescrizione e la registrazione di tutte le prestazioni sanitarie erogate.
Il codice, costituito da sedici caratteri, si compone di tre elementi: la sigla STP, i 6 caratteri del codice ISTAT della struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e i 7 caratteri del numero progressivo assegnato al momento del rilascio. Questo codice ha validità di sei mesi ed è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale. È valido altresì per le prescrizioni su ricettario regionale di prodotti farmaceutici. Il codice viene inoltre utilizzato per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso di spese sostenute dalle strutture per l’erogazione di prestazioni sanitarie urgenti o comunque essenziali, poste a carico dello straniero ma rimasti insolute. Quando il rimborso o il finanziamento devono essere richiesti al Ministero dell’Interno, l’utilizzo del codice STP consente di effettuare la comunicazione in forma anonima tutelando quindi la riservatezza dello straniero in condizione irregolare.
Per ovviare alle difformità di applicazione delle norme a livello locale, che può variare a seconda della Regione o della realtà locale interessata, è stato concluso un accordo Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, contenente le indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome Italiane. Si tratta di uno strumento operativo finalizzato alla corretta interpretazione e all’uniforme applicazione delle disposizioni esistenti.
La garanzia del diritto alla salute quale preservazione dell’integrità personale non corrisponde unicamente alla tutela dell’integrità fisica o soltanto all’assenza di malattie. Perché tale diritto sia garantito devono sussistere entrambe le condizioni contemporaneamente.
L’articolo 32 della Costituzione costituisce il fondamento del risarcimento del danno in caso di lesione della situazione di salute considerata nel suo complesso. Anche lo straniero, a parità di condizioni con i cittadini italiani, può agire in giudizio per la tutela del diritto alla salute per chiedere il risarcimento del danno conseguente alla lesione della sua situazione di salute personale.
La Cassazione è intervenuta in merito affermando la piena risarcibilità del diritto alla salute come diritto fondamentale, senza alcuna disparità fondata sulla cittadinanza o sulla condizione di reciprocità con l’ordinamento di provenienza dello straniero che avanza la sua pretesa risarcitoria davanti al giudice italiano (articolo 16 delle disposizioni preliminari al codice civile).
Giurisprudenza consolidata ha altresì affermato in questi casi la titolarità in capo allo straniero del diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla regolarità del suo soggiorno in Italia e senza che possa essere invocata la condizione di reciprocità ai sensi dell’articolo 16 delle preleggi:
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