Regione Liguria: la mediazione interculturale

 

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Norme di riferimento

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Norme di riferimento

 
Figura professionale del mediatore interculturale
La Regione Liguria definisce, con D.G.R. n. 874/2006, il mediatore interculturale come “operatore sociale qualificato che svolge attività di mediazione tra i cittadini immigrati e la società di accoglienza, promuovendo, sostenendo e accompagnando entrambe le parti nella rimozione delle barriere culturali e linguistiche, nella promozione sul territorio di una cultura di accoglienza e integrazione socio-economica nei confronti degli immigrati, nella valorizzazione delle culture di appartenenza, nella conoscenza dei diritti e dei doveri vigenti in Italia per gli immigrati, nell’accesso a servizi pubblici e privati. Assiste le strutture di servizio nel processo di adeguamento delle prestazioni offerte all’utenza immigrata”. Successivamente, con D.G.R. n. 1027/2006 (Allegato 1), la figura professionale del Mediatore Interculturale è stata inserita nel Repertorio Ligure delle Figure Professionali.
 
Contesti operativi del mediatore interculturale
Per quanto riguarda i contesti operativi, definiti dalla stessa D.G.R. n. 874/2006, il mediatore culturale è chiamato a intervenire nei seguenti ambiti: socio-sanitario (es. ufficio stranieri delle ASL, reparti ospedalieri, pronto soccorso, consultori, uffici territoriali della ASL; servizi sociali; comunità presenti sul territorio); scolastico-educativo (es. istituzioni scolastiche e formative di ogni ordine e grado, università, centri socio-educativi per minori, comunità per minori); servizi di cittadinanza (es. uffici comunali quali uffici anagrafe, sindacati, questure); giudiziario (civile/ penale: es. tribunali, istituti di pena); servizi per l’impiego, la formazione e il lavoro (es. enti di formazione professionale, centri per l’impiego, job center).
 
Modalità di conseguimento della qualifica professionale di mediatore interculturale
Le modalità di conseguimento della qualifica professionale sono definite dalla stessa D.G.R. n. 874/2006, con cui si approvano gli indirizzi per i contenuti minimi dei percorsi formativi di primo livello (qualifica) e di secondo livello (specializzazione). Il primo ha una durata di 500 ore e rilascia l’attestato di qualifica di “Mediatore interculturale”; il secondo ha una durata di 400 ore e rilascia (a seconda del percorso scelto dal corsista) l’attestato di specializzazione di “Mediatore interculturale con specializzazione in ambito scolastico educativo/servizi per la cittadinanza/socio-sanitario/giudiziario/servizi per l’impiego”.
Con L.R. n. 7/2007 si dispone, inoltre, la creazione di elenchi provinciali di mediatori interculturali: “la Regione e le Province sostengono corsi per la formazione e l’aggiornamento di mediatori interculturali […] A meri fini di pubblicità, le Province istituiscono un elenco in cui sono iscritti tutti coloro che hanno frequentato i corsi […] conseguendo l’attestato finale”.
 
Percorsi universitari dedicati alla mediazione interculturale
L’università di Genova e i suoi Poli provinciali non prevedono percorsi specifici per la formazione del mediatore interculturale.
 
Progetti dedicati alla mediazione interculturale
Con D.G.R. n. 753/2008 la Regione ha approvato il progetto “Servizi di mediazione interculturale realizzato con le province liguri”. Gli obiettivi del progetto riguardano la messa a sistema dei servizi di mediazione interculturale già attivi nella Regione e la razionalizzazione dei servizi esistenti. Con D.G.R. n. 1949/2009 la Regione Liguria ha disposto il rifinanziamento del Progetto.
 
 
 
 
 
  
 
 
 
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