La cultura e la
diversità culturale nella legislazione internazionale e nazionale
Articolo
27
1. Ogni
individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della
comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai
suoi benefici.
2. Ogni
individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali
derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia
autore.
Articolo
15
a)
a partecipare alla vita culturale;
b)
a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni;
c)
a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque
produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia
l'autore.
2.
Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per
conseguire la piena attuazione di questo diritto comprenderanno quelle
necessarie per il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e
della cultura.
3.
Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà
indispensabile per la ricerca scientifica e l'attività creativa.
4.
Gli Stati parti del presente Patto riconoscono i benefici che risulteranno
dall'incoraggiamento e dallo sviluppo dei contatti e dalla collaborazione
internazionale nei campi scientifico e culturale.
Strumenti
operativi
La
giornata internazionale del migrante
Art.1
L'Organizzazione si propone di contribuire al mantenimento della pace e
della sicurezza favorendo, attraverso l'educazione, la scienza e la cultura, la
collaborazione tra le nazioni, onde garantire il rispetto universale della
giustizia, della legge, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che
la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli, senza distinzione di
razza, sesso, lingua o religione
IDENTITA',
DIVERSITA' E PLURALISMO
Articolo
1 - La diversità culturale, patrimonio comune dell'Umanità
La
cultura assume forme diverse nel tempo e nello spazio. La diversità si rivela
attraverso gli aspetti originali e le diverse identità presenti nei gruppi e
nelle società che compongono l'Umanità. Fonte di scambi, d'innovazione e di
creatività, la diversità culturale è, per il genere umano, necessaria quanto la
biodiversità per qualsiasi forma di vita. In tal senso, essa costituisce il
patrimonio comune dell'Umanità e deve essere riconosciuta e affermata a
beneficio delle generazioni presenti e future.
Articolo
3 - La diversità culturale, fattore di sviluppo
La
diversità culturale amplia le possibilità di scelta offerte a ciascuno; è una
delle fonti di sviluppo, inteso non soltanto in termini di crescita economica,
ma anche come possibilità di accesso ad un'esistenza intellettuale, affettiva,
morale e spirituale soddisfacente.
DIVERSITA'
CULTURALE E DIRITTI DELL'UOMO
Articolo
4 - I diritti dell'uomo, garanti della diversità culturale
La
difesa della diversità culturale è un imperativo etico, inscindibile dal
rispetto della dignità della persona umana. Essa implica l'impegno a rispettare
i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, in particolare i diritti delle
minoranze e dei popoli autoctoni. Nessuno può invocare la diversità culturale
per minacciare i diritti dell'uomo garantiti dal diritto internazionale, né per
limitarne la portata.
Ha
lo scopo di: salvaguardare il patrimonio culturale immateriale; assicurare il
rispetto per il patrimonio culturale immateriale delle comunità, dei gruppi e
degli individui interessati; suscitare la consapevolezza a livello locale,
nazionale e internazionale dell’importanza del patrimonio culturale immateriale
e assicurare che sia reciprocamente apprezzato; promuovere la cooperazione
internazionale e il sostegno.
Nel
2005 a conclusione della 33 esima sessione della Conferenza generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la
cultura, riunitasi a Parigi dal 3 al 21 ottobre, viene adottata la convenzione
nel cui preambolo si afferma che “la diversità culturale è una caratteristica
inerente all’umanità” e che “la diversità culturale rappresenta un patrimonio
comune dell’umanità e che dovrebbe essere valorizzata e salvaguardata a
beneficio di tutti”. L’Italia ha ratificato la Convenzione nel 2007. (Vedi
il Report del 2012)
Strumenti
operativi
“Culture of Peace and Non-Violence” è un
programma dell’Unesco in cui la promozione della diversità culturale è un agente
fondamentale. Il programma di azioni comprende due approcci: ripensare i
risultati della diversità culturale come benefici di un continuo scambio tra
culture; promuovere il principio dell’apprendere la convivenza, la sfida
dell’arte dell’unità nella diversità che porta ad una convivenza durevole.
Fondo Internazionale per la diversità
culturale.
Il Fondo Internazionale per la diversità Culturale (International Fund for
Cultural Diversity - IFCD) è un fondo con più paesi donator stabilito dall’ Articolo 18 della Convenzione sulla protezione
e la promozione della diversità delle espressioni culturali (2005).
L’impegno
dei 47 stati del Consiglio d’Europa nell’ambito della promozione culturale in
Europa si ritrova in tutte le principali convenzioni, a partire dalla
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (1950) che ha istituito la Corte Europea dei diritti dell’Uomo.
Norme
fondamentali
1.
Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la
libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o
collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le
pratiche e l’osservanza dei riti.
2.
La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere
oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che
costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica
sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o
alla protezione dei diritti e della libertà altrui.
ARTICOLO
10 - Libertà di espressione
1.
Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la
libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee
senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza
limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre
a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o
televisive.
2.
L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può
essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono
previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società
democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla
pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla
protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei
diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per
garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.
Nel
1955 il Consiglio d’Europa adotta uno strumento per la salvaguardia e la
promozione della eredità culturale comune europea, elaborato per “rafforzare tra
i cittadini di tutti gli stati membri, e degli altri stati Europei che
potrebbero accedere in seguito, lo studio delle lingue, la storia e la civiltà
degli altri e della civiltà che è comune a tutti”.
In
tale ambito le parti riconoscono ‘che ogni persona ha il diritto, nel rispetto
dei diritti e delle libertà altrui, ad interessarsi all’eredità culturale di
propria scelta, in quanto parte del diritto a partecipare liberamente alla vita
culturale,sancito dalla Dichiarazione universale delle Nazioni Unite dei diritti
dell’uomo (1948) e garantito dal Patto Internazionale sui Diritti Economici,
Sociali e Culturali (1966)”.
Strumenti
operativi
Il
Consiglio d'Europa nell’anno europeo del dialogo interculturale, 2008, ha
realizzato un Libro Bianco sul Dialogo interculturale “Vivere insieme in pari
dignità” dove si precisa che “Il dialogo interculturale può svilupparsi soltanto
in presenza di condizioni specifiche. Il Libro bianco spiega che, per fare
avanzare il dialogo interculturale, è necessario adattare sotto molti aspetti la
governance democratica della diversità culturale; rafforzare la cittadinanza
democratica e la partecipazione; insegnare e sviluppare le competenze
interculturali; creare spazi riservati al dialogo interculturale o estendere
quelli già esistenti; infine, fornire al dialogo interculturale una dimensione
internazionale”.
«La
cultura è l'insieme dei sogni e delle opere tesi alla piena realizzazione
dell'uomo. La cultura impone un patto paradossale: la diversità quale fondamento
dell'unità, la presa d'atto delle differenze non quale fonte di divisioni, ma di
ulteriore arricchimento della cultura. L'Europa è una cultura o non è.» Denis de
Rougemont
Norme
fondamentali
Articolo
167 del Trattato di Lisbona
1.
"L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel
rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo
il retaggio culturale comune.
2. L'azione dell'Unione è intesa ad
incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e
ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:
- miglioramento
della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli
europei,
- conservazione e
salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea,
- scambi culturali
non commerciali,
- creazione
artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.
3.
L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le
organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare
con il Consiglio d'Europa.
4. L'Unione tiene conto degli aspetti
culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in
particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue
culture.
5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti
dal presente articolo:
il
Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria e previa consultazione del Comitato delle regioni, adottano azioni di
incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri;
il
Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni."
La
risoluzione approva la“Comunicazione
su un'agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione”
proposta dalla Commissione Europea nel maggio del 2007.
L’Agenda
europea per la cultura si propone tre obbiettivi strategici:
a)
la promozione della diversità culturale e del dialogo
interculturale;
b)
la promozione della cultura quale catalizzatore della creatività nel quadro
della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione;
c)
la promozione della cultura quale elemento essenziale delle relazioni
internazionali dell'UE
Strumenti
operativi
Art.
9.
La
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica.
Tutela
il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione