quadro giuridico

La cultura e la diversità culturale nella legislazione internazionale e nazionale

 


 

 ONU


 


 

 UNESCO


 


 

 CONSIGLIO D'EUROPA


 


 

 UNIONE EUROPEA


 


 

 ITALIA

 

 
 
   
 
              
ONU
 
 
 Articolo 27
1.     Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2.     Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
 
 
Articolo 15
1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo:
a) a partecipare alla vita culturale;
b) a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni;
c) a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia l'autore.
2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per conseguire la piena attuazione di questo diritto comprenderanno quelle necessarie per il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura.
3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà indispensabile per la ricerca scientifica e l'attività creativa.
4. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono i benefici che risulteranno dall'incoraggiamento e dallo sviluppo dei contatti e dalla collaborazione internazionale nei campi scientifico e culturale.
Strumenti operativi
La giornata internazionale del migrante
Nel dicembre del 2000 la Assemblea generale dell’Onu ha proclamato il 18 dicembre come Giornata Internazionale del Migrante (che rimanda alla Convenzione Internazionale della protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie). Gli stati membri dell’Onu sono invitati ad osservare il giorno internazionale del migrante attraverso disseminazione e informazione sui diritti umani fondamentali di libertà dei migranti attraverso la condivisione di esperienze e la programmazione di azioni che ne assicurino la protezione.
 
Art.1
L'Organizzazione si propone di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza favorendo, attraverso l'educazione, la scienza e la cultura, la collaborazione tra le nazioni, onde garantire il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione
IDENTITA', DIVERSITA' E PLURALISMO
 
Articolo 1 - La diversità culturale, patrimonio comune dell'Umanità
 La cultura assume forme diverse nel tempo e nello spazio. La  diversità si rivela attraverso gli aspetti originali e le diverse identità presenti nei gruppi e nelle società che compongono l'Umanità. Fonte di scambi, d'innovazione e di creatività, la diversità culturale è, per il genere umano, necessaria quanto la biodiversità per qualsiasi forma di vita. In tal senso, essa costituisce il patrimonio comune dell'Umanità e deve essere riconosciuta e affermata a beneficio delle generazioni presenti e future.
 
Articolo 3 - La diversità culturale, fattore di sviluppo
La diversità culturale amplia le possibilità di scelta offerte a ciascuno; è una delle fonti di sviluppo, inteso non soltanto in termini di crescita economica, ma anche come possibilità di accesso ad un'esistenza intellettuale, affettiva, morale e spirituale soddisfacente.
DIVERSITA' CULTURALE E DIRITTI DELL'UOMO
Articolo 4 - I diritti dell'uomo, garanti della diversità culturale
La difesa della diversità culturale è un imperativo etico, inscindibile dal rispetto della dignità della persona umana. Essa implica l'impegno a rispettare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, in particolare i diritti delle minoranze e dei popoli autoctoni. Nessuno può invocare la diversità culturale per minacciare i diritti dell'uomo garantiti dal diritto internazionale, né per limitarne la portata.
 
 

Ha lo scopo di: salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;  assicurare il rispetto per il patrimonio culturale immateriale delle comunità, dei gruppi e degli individui interessati;  suscitare la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale dell’importanza del patrimonio culturale immateriale e assicurare che sia reciprocamente apprezzato; promuovere la cooperazione internazionale e il sostegno.
 
 
Nel 2005 a conclusione della 33 esima sessione della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, riunitasi a Parigi dal 3 al 21 ottobre, viene adottata la convenzione nel cui preambolo si afferma che “la diversità culturale è una caratteristica inerente all’umanità” e che “la diversità culturale rappresenta un patrimonio comune dell’umanità e che dovrebbe essere valorizzata e salvaguardata a beneficio di tutti”. L’Italia ha ratificato la Convenzione nel 2007. (Vedi il Report del 2012
  
Strumenti operativi
 
 “Culture of Peace and Non-Violence” è un programma dell’Unesco in cui la promozione della diversità culturale è un agente fondamentale. Il programma di azioni comprende due approcci: ripensare i risultati della diversità culturale come benefici di un continuo scambio tra culture; promuovere il principio dell’apprendere la convivenza, la sfida dell’arte dell’unità nella diversità che porta ad una convivenza durevole.
 
Fondo Internazionale per la diversità culturale. Il Fondo Internazionale per la diversità Culturale (International Fund for Cultural Diversity - IFCD) è un fondo con più paesi donator stabilito dall’ Articolo 18 della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (2005).
 
 
 
L’impegno dei 47 stati del Consiglio d’Europa nell’ambito della promozione culturale in Europa si ritrova in tutte le principali convenzioni, a partire dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (1950) che ha istituito la Corte Europea dei diritti dell’Uomo.
 
Norme fondamentali
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.
ARTICOLO 10 - Libertà di espressione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.
2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.
 
Nel 1955 il Consiglio d’Europa adotta uno strumento per la salvaguardia e la promozione della eredità culturale comune europea, elaborato per “rafforzare tra i cittadini di tutti gli stati membri, e degli altri stati Europei che potrebbero accedere in seguito, lo studio delle lingue, la storia e la civiltà degli altri e della civiltà che è comune a tutti”.
 
In tale ambito le parti riconoscono ‘che ogni persona ha il diritto, nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui, ad  interessarsi all’eredità culturale di propria scelta, in quanto parte del diritto a partecipare  liberamente alla vita culturale,sancito dalla Dichiarazione universale delle Nazioni Unite dei diritti dell’uomo (1948) e garantito dal Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1966)”.
 
 
Strumenti operativi
 
Il Consiglio d'Europa nell’anno europeo del dialogo interculturale,  2008, ha realizzato un Libro Bianco sul Dialogo interculturale “Vivere insieme in pari dignità” dove si precisa che “Il dialogo interculturale può svilupparsi soltanto in presenza di condizioni specifiche. Il Libro bianco spiega che, per fare avanzare il dialogo interculturale, è necessario adattare sotto molti aspetti la governance democratica della diversità culturale; rafforzare la cittadinanza democratica e la partecipazione; insegnare e sviluppare le competenze interculturali; creare spazi riservati al dialogo interculturale o estendere quelli già esistenti; infine, fornire al dialogo interculturale una dimensione internazionale”.
 
«La cultura è l'insieme dei sogni e delle opere tesi alla piena realizzazione dell'uomo. La cultura impone un patto paradossale: la diversità quale fondamento dell'unità, la presa d'atto delle differenze non quale fonte di divisioni, ma di ulteriore arricchimento della cultura. L'Europa è una cultura o non è.» Denis de Rougemont
 
Norme fondamentali
 
Articolo 167 del Trattato di Lisbona
1. "L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.

2. L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:
  • miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei,
  • conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea,
  • scambi culturali non commerciali,
  • creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.
3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa.

4. L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo:
il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato delle regioni, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni."
 
La risoluzione approva laComunicazione su un'agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione” proposta dalla Commissione Europea nel maggio del 2007.
L’Agenda europea per la cultura si propone tre obbiettivi strategici:
 
a) la promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale;
 
b) la promozione della cultura quale catalizzatore della creatività nel quadro della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione;
 
c) la promozione della cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'UE
 
Strumenti operativi
 
Programma Cultura (2007-2013)
 
 
 
Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione
 
 

​​​