Il cosiddetto «pacchetto sicurezza», approvato con legge 15 luglio 2009, n. 94, ha introdotto l'accordo di integrazione (articolo 4-bis del DLgs 286/1998). La legge istitutiva demandava ad un apposito regolamento la disciplina dell'accordo di integrazione.
Il 10 marzo 2012 è entrato in vigore il D.P.R. 14 settembre 2011 n. 179, ovvero il regolamento che disciplina l'accordo di integrazione. Da tale data, pertanto, il nuovo strumento è diventato operativo.
Indicazioni operative per le Amministrazioni coinvolte nell'attuazione dell'Accordo sono anche contenute in diverse circolari emanate nel corso degli anni dal Ministero dell'Interno.
CHE COS'È E COME FUNZIONA L'ACCORDO DI INTEGRAZIONE
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In generale si tratta di "un percorso d'integrazione obbligatorio" introdotto per via legislativa, che induce lo straniero che desideri vivere ed integrarsi in Italia ad adempiere ad alcuni obblighi per non incorrere, nei casi più gravi, nella sanzione dell'espulsione.
L'accordo funziona con un sistema di attribuzione di crediti, di cui 16 sono assegnati all'atto della sottoscrizione. L'accordo viene sottoscritto presso lo Sportello Unico per l'immigrazione della prefettura, nei casi in cui il cittadino straniero faccia ingresso per motivi di lavoro o per ricongiungimento familiare, o presso la questura in caso di ingresso per altri motivi.
L'accordo è sottoscritto contestualmente alla richiesta di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno. Al momento della sottoscrizione, l'accordo viene redatto in duplice copia di cui una è consegnata allo straniero nella lingua da lui indicata. Per lo Stato, l'accordo è firmato dal Prefetto o da un suo delegato.
Scopo fondamentale dell'accordo di integrazione è il raggiungimento nell'arco di un biennio di un livello di integrazione corrispondente a non meno di 30 crediti, assegnati in base alla partecipazione attiva dello straniero a determinate attività formative. Qualora non sia raggiunta detta soglia è possibile prorogare l'accordo di un anno ulteriore.
La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.
La conoscenza della lingua e della cultura italiana rappresenta l' elemento centrale dell'Accordo di integrazione: con la sottoscrizione dell'Accordo lo straniero si impegna, infatti, ad acquisire una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa. Da parte sua lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo con le Regioni e gli enti locali.
L'accordo di integrazione è rivolto agli stranieri di età superiore ai sedici anni che entrano in Italia per la prima volta e presentano istanza di rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.
L'accordo, qualora abbia come parte un minore di età compresa tra i sedici e i diciotto anni, è sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale.
Non devono sottoscrivere l'accordo:
- i cittadini stranieri affetti da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l'autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale.
- i minori non accompagnati affidati o sottoposti a tutela, per i quali l'accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale
- le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento, per le quali l'accordo è sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18 del Testo unico
La sottoscrizione dell'Accordo non è, inoltre in sostanza necessaria per i titolari di una delle seguenti tipologie di permessi di soggiorno:
- permesso di soggiorno per asilo o richiesta di asilo;;
- permesso di soggiorno per motivi familiari;
- permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea;
- altro permesso di soggiorno, quando il titolare abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
Con la firma dell'accordo, vengono assegnati allo straniero 16 crediti iniziali. La conferma di questi 16 crediti avviene a seguito della frequenza ad una sessione gratuita di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia, che avrà una durata variabile da 5 a 10 ore, che si tiene presso gli Sportelli Unici per l'immigrazione delle Prefetture. La mancata partecipazione alla sessione di formazione darà luogo alla perdita di 15 dei 16 crediti assegnati.
L'accordo prevede poi che entro due anni lo straniero raggiunga la quota di 30 crediti. I crediti possono essere conseguiti attraverso l'acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana, cultura civica e vita civile in Italia) e lo, svolgimento di determinate attività, come per esempio:
- Conoscenza della lingua italiana (24 crediti)
- Conoscenza della cultura civica e civile in Italia
-Formazione professionale
-Titoli di studio
-Iscrizione al Servizio sanitario nazionale e scelta di un medico di base.
-Stipula di un contratto di locazione o certificazione dell'accensione di un mutuo per l' acquisto di un immobile ad uso abitativo.
-Svolgimento di attività economico-imprenditoriali, ecc.
I crediti maturati si possono perdere nei seguenti casi:
a) sentenze penali di condanna;
b) applicazione anche non definitiva di misure di sicurezza personali;
c) irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a 10 mila euro, in relazione a illeciti amministrativi e tributari.
L'Accordo viene verificato alla scadenza dei due anni.
Un mese prima della scadenza dell'accordo, lo Sportello Unico avvia la procedura di verifica e ne dà comunicazione al cittadino straniero. Entro 15 giorni dalla comunicazione il cittadino straniero deve presentare la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti, compresa la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione dei figli minori e quella relativa alla conoscenza dell'Italiano almeno al livello A2.
In mancanza della documentazione relativa alla conoscenza della lingua italiana e della cultura civica, il cittadino straniero potrà richiedere allo Sportello Unico per l'Immigrazione di sostenere un test che accerti tale conoscenza.
La verifica si conclude con l'attribuzione dei crediti finali e con una delle seguenti decisioni:
a) crediti superiori a 30 e conseguimento del livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata e conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia: estinzione dell'accordo per adempimento.
b) crediti finali superiori a zero ma inferiori a 30 (ovvero non sono stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia), è dichiarata la proroga dell'accordo per un anno alle medesime condizioni. La verifica verrà effettuata un mese prima della scadenza dell'anno di proroga. Qualora non sia comunque adempiuto l'accordo, il Prefetto decreta l'inadempimento parziale, di cui l'autorità competente tiene conto per l'adozione dei provvedimenti discrezionali in materia di immigrazione.
c) crediti finali pari o inferiori a zero, è decretata la risoluzione dell'accordo per inadempimento, con la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo rinnovo e l'espulsione dello straniero dal territorio nazionale. Qualora lo straniero non sia espellibile, si tiene conto dell'inadempimento per l'adozione dei provvedimenti discrezionali in materia di immigrazione.
In ogni caso, l'efficacia dell'accordo può essere sospesa o prorogata, su richiesta del cittadino straniero, in presenza di gravi motivi di salute, gravi motivi di famiglia, motivi di lavoro, frequenza di corsi o tirocini di formazione, aggiornamento od orientamento professionale, motivi di studio all'estero.