L'assistenza amministrativa


I rifugiati, avendo un fondato timore di persecuzione, non possono rivolgersi alle autorità del proprio paese di origine, comprese le rappresentanze consolari all’estero. Questo può comportare notevoli problemi in alcune procedure amministrative durante le quali il rifugiato è tenuto a dimostrare stati e fatti personali, attraverso la produzione di documenti e attestati rilasciati proprio dalle autorità del paese di origine. La mancanza di tale documentazione, di conseguenza, potrebbe impedire l’esercizio di diritti fondamentali.

Proprio per affrontare questo problema, con riferimento alla Convezione di Ginevra, lo Stato in cui risiede il rifugiato è tenuto ad occuparsi della sua assistenza in termini amministrativi anche attraverso la produzione di documenti o attestati normalmente rilasciati dalle autorità del paese di origine del rifugiato. Questo, in taluni casi, avviene anche nel caso dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione umanitaria o sussidiaria.


La Convenzione di Ginevra prevede quanto segue:

 

Art. 25 Assistenza amministrativa

1. Se un rifugiato ha normalmente bisogno, per l’esercizio di un diritto dell’assistenza di autorità straniere cui egli non si può rivolgere, gli Stati Contraenti sul cui territorio l’interessato risiede vigileranno che siffatta assistenza gli sia concessa sia dalle loro proprie autorità sia da un’autorità internazionale.

2. Le autorità indicate nel paragrafo 1 rilasciano o fanno rilasciare ai rifugiati, sotto il loro controllo, i documenti o gli attestati che sono normalmente rilasciati a uno straniero dalle sue autorità nazionali o per il loro tramite.

3. I documenti o gli attestati in tal modo rilasciati sostituiscono gli atti ufficiali rilasciati a stranieri dalle loro autorità nazionali o per il loro tramite e fanno fede fino a prova del contrario.

 

Art. 27 Documenti d’identità

Gli Stati Contraenti rilasciano documenti d’identità a tutti i rifugiati che risiedono sul loro territorio e non possiedono un titolo di viaggio valido.

 

Art. 28 Titoli di viaggio

1. Gli Stati Contraenti rilasciano ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio titoli di viaggio che permettano loro di viaggiare fuori di tale territorio, sempreché non vi si oppongano motivi impellenti di sicurezza nazionale o d’ordine pubblico. Gli Stati Contraenti possono rilasciare un titolo di viaggio di questa natura a qualsiasi altro rifugiato che si trovi sul loro territorio; essi esamineranno con particolare attenzione i casi di rifugiati che, trovandosi sul loro territorio, non sono in grado di ottenere un documento di viaggio dal paese della loro residenza regolare.

 

 


In Italia alcune procedure amministrative tengono conto della peculiare condizione del rifugiato e, in taluni casi, anche del richiedente asilo e del beneficiario di protezione umanitaria o sussidiaria.




         
      Riconoscimento titoli
   L'iscrizione anagrafica


                Matrimonio



         Cittadinanza


Ricongiungimento familiare

          Titoli di viaggio