Beneficiari: rifugiati.

Documenti richiesti:

1)   Permesso di soggiorno attestante lo status di rifugiato in corso di validità (oppure permesso di soggiorno scaduto e ricevuta della richiesta del rinnovo);

2) copia del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato (per istanza dei cui alla lettera e dell'art. 9);

3) Atto di notorietà, con autentica di firma senza marca da bollo, rilasciato dal Tribunale o dal Comune, sostitutivo del certificato di nascita e del certificato penale del paese di origine;

3) Ultime tre dichiarazioni dei redditi (nel caso di richiesta di cittadinanza per residenza).

Istituzione competente: Prefettura, Ufficio cittadinanza.


Il rifugiato politico, ai fini della richiesta della cittadinanza italiana, non deve esibire il proprio certificato di nascita e il certificato penale del paese di origine, con le debite traduzioni e legalizzazioni. È sufficiente che venga prodotto un atto sostitutivo di notorietà, con autentica di firma senza marca da bollo, rilasciato dal Tribunale o dal Comune, contenente tutti i dati del proprio certificato di nascita e del certificato penale del paese di origine. Si ricorda inoltre che, nel caso di richiesta di cittadinanza per residenza, ai sensi dell'art. 16 della Legge 91 del 1992, il rifugiato è equiparato all'apolide e quindi, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera e della medesima Legge è sufficiente che sia stato residente legalmente in Italia da almeno 5 anni.

Coloro che hanno il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria possono chiedere la cittadinanza italiana solo dopo 10 anni di residenza regolare e continuativa in Italia (art. 9 comma 1, lettera f). Tali soggetti non usufruiscono delle agevolazioni previste per il rifugiato in materia di acquisto della cittadinanza italiana, ma rientrano nella disciplina generale prevista dagli articoli 5 e 9 della Legge sulla cittadinanza n. 91/1992.


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Ultimo aggiornamento: Settembre 2019