Che cos'è la protezione internazionale




Rohingya refugees cross the border from Myanmar near Anzuman Para village. Bangladesh, in October 2017.  © UNHCR/Roger Arnold


L’istituto della protezione internazionale è stato introdotto nella normativa europea dalla Direttiva 2004/83/CE, recepita in Italia con Decreto legislativo 251 del 19 novembre 2007 (“decreto qualifiche”), e successivamente modificata nel 2011 dalla Direttiva 2011/95/UE, trasposta in Italia con il Decreto legislativo 18 del 21 febbraio 2014. La protezione internazionale comprende lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria.


Lo status di rifugiato viene riconosciuto ai sensi della Convezione firmata a Ginevra il 28 luglio del 1951 relativa allo status dei rifugiati. La Convenzione di Ginevra è stata ratificata in Italia con la legge 722 del 24 luglio del 1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 a sua volta ratificato con la legge 95 del 14 febbraio del 1970. 


Il rifugiato viene definito dall’articolo 1 della Convezione di Ginevra come colui che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.


La protezione sussidiaria viene definita dalla stessa Direttiva 2011/95/UE. É ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti esistono fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di detto paese.

Per danno grave si intende: la condanna a morte o all’esecuzione, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.