Rohingya refugees cross the border from Myanmar near Anzuman Para village. Bangladesh, in October 2017. © UNHCR/Roger Arnold
L’istituto della protezione
internazionale è stato introdotto nella normativa europea dalla Direttiva
2004/83/CE, recepita in Italia con Decreto legislativo 251 del 19 novembre 2007
(“decreto qualifiche”), e successivamente modificata nel 2011 dalla Direttiva
2011/95/UE, trasposta in Italia con il Decreto legislativo 18 del 21 febbraio
2014. La protezione internazionale comprende lo status di rifugiato e la protezione
sussidiaria.
Lo status di
rifugiato viene riconosciuto ai sensi della Convezione firmata a
Ginevra il 28 luglio del 1951 relativa allo status dei rifugiati. La
Convenzione di Ginevra è stata ratificata in Italia con la legge 722 del 24
luglio del 1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 a
sua volta ratificato con la legge 95 del 14 febbraio del 1970.
Il rifugiato
viene definito dall’articolo 1 della Convezione di Ginevra come colui che
“temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione,
nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni
politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a
causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che,
non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale
a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di
cui sopra”.
La protezione
sussidiaria viene definita dalla stessa Direttiva 2011/95/UE. É
ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino di un paese terzo o
apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei
cui confronti esistono fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel paese di
origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva
precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire
un grave danno e non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della
protezione di detto paese.
Per danno grave si intende: la condanna a morte o
all’esecuzione, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o
degradante, la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un
civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto
armato interno o internazionale.