L'INGRESSO NEL TERRITORIO ITALIANO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI

 
 




L’Italia dal 27 ottobre 1997 fa parte del “Sistema Schengen” - spazio comune di libera circolazione - che prevede l’eliminazione tra gli Stati aderenti dei controlli alle frontiere.
 
Per i cittadini provenienti da un Paese esterno al sistema Schengen, l’ingresso nel territorio dello Stato italiano è consentito a condizione che siano in possesso del visto d’ingresso (salvi i casi di esenzione) e di passaporto valido o documento equipollente.
 
Sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri (http://vistoperitalia.esteri.it/home/it) attraverso una procedura guidata, sulla base della nazionalità, del Paese di residenza, dei motivi della visita e della durata del soggiorno, è possibile verificare se è necessario o meno richiedere un visto d'ingresso per l'Italia. Nel caso sia necessario richiedere il visto d'ingresso, verranno fornite tutte le informazioni e i moduli necessari alla richiesta.


Ai sensi del Codice dei visti (Regolamento CE n. 810/2009 , così come modifcato dal Regolamento UE 2019/1155 D ), i visti sono divisi in:

Visti Schengen Uniformi (VSU), validi per il territorio dell'insieme delle Parti contraenti, rilasciati per:

  • Transito Aeroportuale (tipo A);

  • Soggiorni di breve durata, o di viaggio, (tipo C) fino a 90 giorni, con uno o più ingressi.


Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL), validi soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al territorio degli altri Stati Schengen. Costituisce una deroga eccezionale al regime comune dei VSU, ammessa soltanto per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali.
Non possono essere richiesti direttamente dallo straniero ma, in pochi particolari casi, rilasciati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare quando pur non in presenza di tutte le condizioni prescritte per il rilascio del Visto Uniforme, questa ritenga opportuno concedere ugualmente un visto per i motivi descritti, ovvero in presenza di un documento di viaggio non riconosciuto valido, per particolari ragione d’urgenza, o in caso di necessità.

Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" (VN), validi per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto. I titolari di Visto D possono circolare liberamente nei Paesi Schengen diversi da quello che ha rilasciato il visto, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre solo qualora il visto sia in corso di validità.


Nel decreto interministeriale dell'11 maggio 2011 sono elencate le varie tipologie di visto d’ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l’ottenimento.
 
Le ventuno tipologie di visti previsti, corrispondenti ai diversi motivi di ingresso, sono: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, motivi familiari, gara sportiva,  invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricerca, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo,  vacanze-lavoro e volontariato.



Rilascio del visto

 
La competenza al rilascio dei visti spetta al Ministero degli Affari Esteri ed alla sua rete degli uffici diplomatico-consolari all’estero, i quali restano responsabili dell'accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del visto stesso.
 
La domanda per ottenere il visto di ingresso deve, pertanto, essere presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di origine o di stabile residenza dello straniero, allegando la documentazione necessaria a seconda del visto di ingresso richiesto.
 
Per la documentazione necessaria per ottenere ciascuna tipologia di visto è possibile consultare database visti del Ministero degli Affari Esteri.
 
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 31.8.1999, n.394, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 2004, n. 334 , alla domanda per il rilascio del visto deve essere in ogni caso allegato, oltre alla copia del passaporto (o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente) e alla specifica documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto, la documentazione concernente:
 
1) la finalità del viaggio;
2) l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;
3) le condizioni di alloggio.;
4) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio, del soggiorno e, salvo non si tratti di un ingresso per motivi di lavoro, per il ritorno nel Paese di provenienza.
 
La definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato è contenuta nella direttiva del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2000.
 
Il visto può essere rilasciato o rifiutato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda; servono invece 30 giorni per motivi di lavoro subordinato e 120 giorni per lavoro autonomo.
 
 
Diniego del visto

 Il diniego del visto non deve essere motivato (eccetto che per i visti per lavoro, ricongiungimento familiare, cure mediche o studio).
 
Il visto di ingresso può essere negato:

- per mancanza dei requisiti previsti;
- in caso di pericolo per l’ordine pubblico e sicurezza dello Stato (o di altro Paese dell’area Schengen);
 - in caso di condanne, anche in seguito a patteggiamento, per i reati di cui all’art. 380, comma 1 e 2, codice procedura penale, o per reati riguardanti stupefacenti, libertà sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attività illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.

In caso di ingresso per ricongiungimento familiare il visto può essere negato solo se lo straniero rappresenta una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
 
I visti di ingresso per soggiorni di breve durata

il  2 febbraio 2020 è entrata in vigore la riforma del codice visti con cui è stato modificaro il regolamento (CE) n. 810/2009. Tra le novità principali:

-il costo del visto d’ingresso per soggiorno breve è salito a 80 euro (prima era 60 euro), le risorse  aggiuntive dovrebbero migliorare l’informatizzazione e l’efficienza dei consolati. Sono possibili riduzioni per i minori di 18 anni, mentre bambini sotto i 6 anni, studenti e ricercatori continueranno a essere esentati dal pagamento; 

-i viaggiatori potranno presentare le domande da 6 mesi (prima erano 3) a 15 giorni prima del viaggio. Quando possibile, le domande si presenteranno via internet e comunque, nella maggior parte dei casi, direttamente nel Paese di residenza, anche rivolgendosi a provider esterni dove non esistono rappresentanze diplomatiche del Paese Ue;

-i viaggiatori frequenti con una “storia positiva”, cioè quelli che in passato hanno rispettato le scadenze dei loro visti d’ingresso, potranno avere visti per ingressi multipli con validità gradualmente crescente con uno a cinque anni; 

-le procedure per l’esame delle domande di visto saranno più restrittive o più generose su aspetti come tempo massimo di esame, validità del visto, costi e esenzioni dal pagamento, anche in base alla cooperazione del Paese d’Origine del viaggiatore con l’Ue per quanto riguarda rimpatri e riammissioni degli irregolari.

Ad oggi, i cittadini di 105 Paesi del mondo sono tenuti a chiedere un visto per passare brevi periodi (massimo 90 giorni per ogni periodo di 180 giorni), ad esempio per turismo o affari, nei 26 paesi dell’area Schengen. Dell’area Schengen fanno parte 22 Paesi Ue (Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia) e 4 Paesi associati (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). 




Per maggiori ingormazioni:


New EU visa rules – Factsheet

(Ultimo aggiornamento: 12 febbraio 2020)