L'istruzione per gli adulti stranieri, al contrario di quanto avviene per i minori, è in Italia riservata ai cittadini di paesi terzi che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno. La disciplina contenuta nell'articolo 39 del Testo Unico sull'immigrazione stabilisce che l'accesso all'istruzione dello straniero regolarmente soggiornante è garantita in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani.
Per promuovere l'Europa nel suo insieme come centro di eccellenza a livello mondiale per gli studi e la formazione, la direttiva Ue 2016/801 ha inteso migliorare e semplificare le condizioni di ingresso e soggiorno di coloro che intendono entrare nell'Unione per tali scopi, in linea con gli obiettivi del progetto per la modernizzazione dei sistemi di insegnamento superiore in Europa, in particolare nel quadro dell'internazionalizzazione dell'insegnamento superiore europeo.
In tale contesto l'espressione «istruzione superiore» comprende l'insieme degli istituti di istruzione terziaria, che possono includere tra l'altro le università, gli istituti di tecnologia, le «grandes écoles», le scuole di commercio, le scuole di ingegneria, gli istituti tecnologici universitari, le scuole superiori, le scuole professionali, i politecnici e le accademie.
Il decreto legislativo n. 71 dell'11 maggio 2018, recante attuazione della direttiva Ue 2016/801 ha di conseguenza esteso all'intera offerta formativa dell'insegnamento superiore le previsioni dell'articolo 39 del T.U., prima incentrato solo sui corsi universitari.
Il Testo Unico in merito all'accesso all'istruzione superiore distingue tra studenti stranieri già soggiornanti in Italia ad altro titolo e studenti ancora residenti all'estero.
In particolare, è consentito, a parità di condizioni con gli studenti italiani, l'accesso all'istruzione superiore agli stranieri già regolarmente soggiornanti titolari di permessi di soggiorno di lungo periodo o di permessi di soggiorno per lavoro, motivi familiari, umanitari, religiosi o per protezione internazionale (oltre che agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria conseguito in Italia).
La mobilità degli studenti stranieri
Il decreto legislativo n. 71/2018 ha in parte modificato le disposizioni relative alla mobilità degli studenti titolari di un'autorizzazione al soggiorno per studio rilasciata da un altro Stato membro dell'Unione europea.
Essi possono fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione dal visto, soggiornandovi per proseguire gli studi già iniziati nello Stato membro che abbia rilasciato l'autorizzazione al soggiorno, senza dover richiedere un permesso di soggiorno (è sufficiente la dichiarazione di presenza resa ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del Testo Unico).
Le nuove norme prescrivono che, ai fini di tale mobilità, gli studenti devono essere beneficiari di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità, o di un accordo tra due o più istituti di istruzione. Trecentosessanta giorni è la durata massima di soggiorno per proseguire gli studi già iniziati nello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione al soggiorno.
Qualora lo studente provenga da uno Stato membro che non applichi integralmente l'acquis di Schengen, al momento della dichiarazione di presenza egli dovrà esibire (oltre all'autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro) anche la documentazione relativa al programma o all'accordo di cui si tratta.
Gli studenti stranieri che non beneficino di alcun programma dell'Unione o multilaterale e degli accordi di cui sopra e che facciano ingresso nel territorio nazionale per svolgervi una parte dei propri studi, devono, invece, richiedere un permesso di soggiorno per studio (rilasciato dal questore), allegando la documentazione proveniente dalle autorità accademiche dello Stato membro di provenienza, attestante che il programma di studi da svolgere in Italia sia complementare a quello già svolto.
Il permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c, del Testo Unico sull'Immigrazione ha durata pluriennale, pari alla durata del periodo di frequenza del corso di studi, fatta salva la verifica annuale di profitto.
L'accesso ai corsi di formazione professionale e ai tirocini
L'ingresso e soggiorno per motivi di studio è consentito anche ai fini della frequenza dei percorsi erogati dagli istituti di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione tecnica, percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS) e corsi di formazione superiore.
È, inoltre possibile al fine di frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi, extracurriculari e curriculari.
Se il tirocinio si inserisce in un processo di apprendimento formale svolto all'interno di piani di studio delle Università nell'ambito di lauree triennali o magistrali, dottorati di ricerca, di master e di istituti scolastici in genere si definisce tirocinio curricolare. Si tratta di un'offerta formativa diversa da quella delle istituzioni scolastiche (scuole secondarie di secondo grado) né soggetta all'obbligo scolastico (donde l'assenza di obbligo di accogliere le iscrizioni e di formare nuove classi qualora le domande di iscrizione non fossero soddisfatte nell'ambito delle classi istituite). Il D.lgs. n. del., riconduce nell'ambito di tali tirocini anche i periodi di pratica professionale.
Se invece il tirocinio è finalizzato a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi ed esso è teso a favorire determinate scelte professionali che derivano da una conoscenza diretta del mondo del lavoro, si parla di tirocinio non curricolare.
Per l'attivazione di corsi di formazione e tirocini extracurriculari nei confronti di cittadini stranieri occorre distinguere tra:
- Gli stranieri che sono già in Italia con un regolare permesso di soggiorno che abilita al lavoro, i quali possono svolgere tirocini formativi alle stesse condizioni previste per gli italiani.
- Gli stranieri ancora residenti all'estero e che vogliono entrare in Italia per svolgere un tirocinio.
Per fare ingresso in Italia per tale motivo non è necessario il nulla osta al lavoro ma occorre ottenere un visto di ingresso per motivi di studio o formazione che viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese in cui risiede lo straniero nei limiti di quote periodicamente determinate. Gli ingressi per tirocini formativi, infatti, pur avvenendo al di fuori delle quote annualmente stabilite dal decreto-flussi, sono tuttavia possibili solo nell'ambito di un determinato contingente, triennalmente stabilito con un decreto interministeriale.
Normativa di riferimento per i tirocini extracurriculari sono le linee guida condivise tra Governo e Regioni in sede di Conferenza permanente in materia di tirocini formativi e di orientamento, di cui alla legge n. 92 del 2012. Le prescrizioni delle linee guida sono recepite dalle Regioni con proprie leggi.
Vedi: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini", 24 gennaio 2013. Vedi anche: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee Guida per in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero", 5 agosto 2014.
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I tirocini curriculari non sono, invece, soggetti al contingentamento triennale.
Essi si fondano sulla convenzione di formazione tra l'istituzione formativa inviante, l'ente ospitante e il tirocinante. Tale convenzione è oggetto di specifica disciplina: deve contenere la descrizione del programma di tirocinio, gli obiettivi educativi e le componenti di apprendimento, la durata complessiva, le condizioni di inserimento e di supervisione del tirocinio, le ore di tirocinio, le risorse messe a disposizione dei richiedenti per la permanenza e per le spese di vitto e viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia.
Il permesso rilasciato ai giovani stranieri ammessi a frequentare corsi di studio presso gli istituti di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, percorsi di istruzione tecnica superiore e corsi di formazione superiore nonché corsi di formazione professionale avrà durata pari a quella del percorso formativo prescelto.
Il permesso rilasciato a coloro che sono ammessi a frequentare tirocini curriculari è pari a quella prevista dalla convenzione di formazione.
Per gli alunni la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore ad un anno o alla durata prevista dal programma di scambio culturale o dal progetto educativo se più breve.
LA CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO RILASCIATO PER MOTIVI DI STUDIO
Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione può svolgere attività lavorativa subordinata per un tempo non superiore a 20 ore settimanali e comunque non oltre 1040 ore ogni anno.
Il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio può altresì convertirlo, prima della scadenza, in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nei limiti delle quote fissate dall'annuale decreto di programmazione degli ingressi per motivi di lavoro e a condizione che sia presentata idonea documentazione del rapporto di lavoro.
Quando si tratta di lavoro autonomo, il permesso per studio può essere convertito previa presentazione del titolo abilitativo o autorizzatorio e, se richiesto, della documentazione concernente ogni altro adempimento amministrativo necessario, nonché della documentazione comprovante il possesso delle disponibilità finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività (articolo 14 del Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione).
Vedi: TAR Veneto, sez. III, 8 aprile 2019, n. 00433
Sono esenti dalla verifica della sussistenza delle quote e possono essere quindi inviate in ogni momento dell'anno le richieste di conversione per:
- I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età;
- I cittadini stranieri che hanno conseguito in Italia: il diploma di laurea triennale o specialistica; il diploma di specializzazione (minimo 2 anni); il dottorato di ricerca (minimo 3 anni); il Master Universitario di I o II livello.
Il decreto n.71/2018 ha previsto anche per lo straniero che abbia conseguito in Italia un titolo di studio di istruzione post-diploma, la possibilità di ottenere, alla scadenza del proprio permesso per studio, un permesso di soggiorno, al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa "coerente con il percorso formativo completato". Per saperne di più vai alla pagina dedicata
GLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Ad ulteriore garanzia dell'effettività del diritto allo studio di cui all'articolo 34 della Costituzione, gli stranieri possono concorrere all'assegnazione di misure assistenziali in forma di borse di studio, prestiti d'onore e servizi abitativi, predisposti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani e altri interventi per il diritto allo studio, anche non destinati alla generalità degli studenti e in condizioni di parità di trattamento con gli studenti italiani (articolo 46, comma 5, del Regolamento di attuazione).
Come affermato dalla Corte costituzionale in tema di diritto allo studio, l'erogazione di benefici per l'accesso a corsi universitari in favore di studenti stranieri non può essere limitato o subordinato al requisito della residenza sul territorio dello stato in quanto:
«[…] Le misure di sostegno in questione trovano il loro fondamento nell'art. 34 della Costituzione che, per assicurare a tutti il diritto allo studio, sancisce che «i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi», prevedendo, altresì, che le borse di studio, gli assegni alle famiglie e le altre provvidenze necessarie per rendere «effettivo questo diritto» siano attribuite per concorso. Se la necessità del concorso rende legittima la previsione di forme di graduazione tra gli aventi diritto, esse devono tuttavia sempre avere un nesso con il bisogno e la meritevolezza dello studente: il che non può dirsi per la durata della residenza.»
Vedi: CORTE COSTITUZIONALE, sentenza del 14 gennaio 2013, n. 2.
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza del 16 luglio 2013, n. 222.
Per approfondire vedi anche i nostri focus dedicati al:
- RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO
- RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE NON FORMALI E INFORMALI
Ultima modifica: 6 maggio 2019