LA PROCEDURA PER L'ASSUNZIONE DEI LAVORATORI CHE HANNO PARTECIPATO AI PROGRAMMI DI FORMAZIONE NEI PAESI DI ORIGINE (ART. 23 T.U. IMMIGRAZIONE)


 
Il meccanismo della formazione all'estero permette la realizzazione di progetti formativi direttamente nei Paesi di origine dei cittadini extracomunitari.
Tali progetti mirano ad integrare forme di cooperazione internazionale, e quindi di aiuto ai Paesi extracomunitari, ed elementi di formazione sul territorio, anche al fine di permettere al sistema delle imprese di scegliere in modo più mirato il soggetto da far entrare nel nostro Paese per un successivo rapporto di lavoro. I programmi di formazione all’estero si basano su lezioni di italiano per l’acquisizione del certificato di conoscenza della lingua italiana di livello A1, educazione civica e culturale e corsi di formazione professionale in specifici settori produttivi.
 
L’articolo 23 del Testo Unico sull’immigrazione (D.Lgs. del 25.07.1998 n. 286 e successive modifiche), prevede la possibilità di riservare annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quote di ingresso agli stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato appositi programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine. Il regolamento di attuazione del Testo Unico (DPR 394/1999 e successive modifiche) all’articolo 34 prevede, inoltre, che nel corso dell’anno, in caso di esaurimento della quota riservata, possano, con un ulteriore D.P.C.M., essere ammessi ulteriori ingressi di tali lavoratori sulla base delle richieste provenienti dalle aziende.
 
La procedura
 

I lavoratori che abbiano partecipato a progetti formativi all'estero sono inseriti in apposite liste pubblicate sul Portale Cliclavoro e messe a disposizione delle famiglie e delle imprese che cercano personale in Italia tra i lavoratori disponibili per l'inserimento nel mercato del lavoro italiano. Solo nei confronti dei lavoratori inseriti in tali liste il datore di lavoro può richiedere il nulla osta al lavoro agli Sportelli Unici per 'Immigrazione beneficiando della quota riservata prevista nel c.d. "Decreto flussi".

Requisito essenziale per l’inserimento nelle liste è che il candidato abbia raggiunto un livello di conoscenza della lingua italiana pari almeno all’A1, certificato da parte di uno degli enti certificatori riconosciuto dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Società Dante Alighieri; Università degli studi di Roma Tre; Università per stranieri di Perugia; Università per stranieri di Siena) ovvero da altri soggetti convenzionati con i predetti enti certificatori.
Solo nei confronti dei lavoratori inseriti in tali liste il datore di lavoro può richiedere il nulla osta al lavoro beneficiando della quota riservata prevista nel decreto flussi.
 

Per supportare l'utilizzo di questo strumento e per rafforzare i canali di ingresso legale di lavoratori qualificati, anche nell'ottica di una miglior gestione dei flussi migratori per motivi di lavoro da parte di alcuni Paesi d'origine il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sottoscritto accordi bilaterali con Albania, Egitto, Filippine, Marocco, Moldova e Sri Lanka, avviando analoghi negoziati con altri paesi (Accordi migrazione lavoro).

 

 
-D.Lgs 286/1998 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 191, Supplemento Ordinario n. 139 del 18 agosto 1998, Titolo III, “Disciplina del lavoro" – Articolo 23.
  
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 258, 3 novembre 1999 -Supplemento Ordinario n. 190, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Articolo 34
 
Decreto Ministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 gennaio 2013, recante modalità di predisposizione dei programmi di istruzione e di formazione e i criteri per la loro valutazione