Il permesso di soggiorno




Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente, con o senza visto (in caso di esenzione), e che siano in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità (art 5 del D.lgs.n. 286/1998)


In caso di soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio non va richiesto il permesso di soggiorno, ma lo straniero dovrà semplicemente dichiarare, entro otto giorni dall’ingresso, la sua presenza in Italia all’autorità di frontiera al momento dell'ingresso, se questo è effettuato da un paese non appartenente all'Area Schengen, o al questore della provincia in cui si trova. La dichiarazione di presenza è effettuata su apposito modulo o, se lo straniero è alloggiato, in struttura alberghiera o analoga, mediante la dichiarazione cui è tenuta la struttura. L'adempimento è attestato con rilascio di copia della dichiarazione, da esibirsi a richiesta di ufficiali ed agenti della P.S. (v. Legge 28 maggio 2007, n. 68, e Decreto del Ministero dell’Interno del 26 luglio 2007).