Il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno diffuso una
circolare congiunta sul contributo forfettario dovuto dai datori di lavoro che, tra il 1° giugno e il 15 agosto 2020, hanno chiesto di regolarizzare un rapporto di lavoro già instaurato.
La circolare interministeriale ricorda che "il contributo forfettario, a titolo retributivo, contributivo e fiscale, è dovuto esclusivamente per le dichiarazioni di emersione aventi a riferimento la dichiarazione di
sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini non comunitari. Il periodo per il quale il contributo forfettario è dovuto, è compreso tra la data di decorrenza del rapporto irregolare –– come dichiarata nell’istanza di emersione – e la
data della stessa istanza. Ai fini del calcolo del contributo forfettario, il contributo è dovuto in misura intera anche se riferito a frazioni di mese.
Il pagamento andrà effettuato prima della stipula del contratto di soggiorno e verrà verificato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, al momento della convocazione delle parti. "Le
somme versate a titolo di contributi forfettari - specificano i due ministeri - non saranno restituite in tutte le ipotesi in cui la procedura, per qualunque motivo, non vada a buon fine (inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione). Tali somme, infatti, affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario".
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(1 ottobre 2020)