MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 27 maggio 2020
Modalita' di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro. (20A03026)
(GU n.137 del 29-5-2020)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto l'art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
che prevede la possibilita' per i datori di lavoro italiani o
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero per i
datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno
previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni, di presentare istanza per concludere un
contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul
territorio nazionale, ovvero per dichiarare la sussistenza di un
rapporto di lavoro irregolare, con cittadini italiani o cittadini
stranieri che sono stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici
prima dell'8 marzo 2020, o hanno soggiornato in Italia prima di tale
data, come risulta dalla dichiarazione di presenza, resa ai sensi
della legge 28 maggio 2007, n. 68 o da documentazione di data certa
proveniente da organismi pubblici;
Visto l'art. 103, comma 2, del medesimo decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 che prevede la possibilita' per i cittadini stranieri con
permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, presenti nel
territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza essersene
allontanati dalla medesima data, che hanno prestato attivita'
lavorativa nei settori indicati dal comma 3 del medesimo articolo,
antecedentemente al 31 ottobre 2019, di chiedere un permesso di
soggiorno temporaneo della durata di sei mesi;
Visto l'art. 103, commi 5 e 6, del medesimo decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 che demandano ad un decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, le modalita' di presentazione
dell'istanza per l'avvio dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 del
medesimo art. 103, la determinazione dei limiti di reddito del datore
di lavoro, l'individuazione della documentazione idonea a provare lo
svolgimento di attivita' lavorativa nei settori previsti, le
modalita' di svolgimento del procedimento e del pagamento del
contributo forfettario per gli oneri connessi all'espletamento della
procedura di emersione;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica
dello straniero in Italia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 e successive modificazioni, recante il «Regolamento di attuazione
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero
in Italia», ed in particolare l'art. 30-bis che disciplina la
richiesta di assunzione di lavoratori stranieri;
Decreta:
Art. 1
Presentazione dell'istanza in favore di cittadini extracomunitari
presso lo Sportello unico per l'immigrazione.
1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea e i datori di lavoro stranieri in possesso di
titolo di soggiorno di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, che intendono concludere un contratto di lavoro
subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale
o dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in
corso con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale
possono presentare istanza allo Sportello unico per l'immigrazione di
cui all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (di
seguito, Sportello unico).
2. Ai fini di cui al comma 1, il cittadino straniero deve:
a) essere stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici prima
dell'8 marzo 2020 ovvero aver soggiornato in Italia precedentemente
all'8 marzo 2020 in forza della dichiarazione di presenza resa ai
sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o essere in possesso di
attestazioni costituite da documentazioni di data certa provenienti
da organismi pubblici;
b) non aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.
3. Le istanze sono presentate esclusivamente con modalita'
informatiche dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 alle ore 22,00 del 15
luglio 2020 sull'applicativo disponibile all'indirizzo
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/.
4. Le fasi della procedura e le modalita' di compilazione dei
moduli appositamente predisposti per la presentazione delle istanze
di cui al comma 1 sono indicate nel «Manuale dell'utilizzo del
sistema» pubblicato a cura del Ministero dell'interno all'indirizzo
web di cui al comma 3 e nelle istruzioni di compilazione disponibili
nelle pagine dei singoli moduli di domanda.
Art. 2
Presentazione all'INPS dell'istanza in favore di cittadini italiani e
dell'Unione europea
1. I datori di lavoro di cui all'art. 1, che intendono dichiarare
la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini
italiani o di uno Stato membro dell'UE, presentano istanza telematica
all'INPS.
2. Le istanze, con i contenuti previsti all'art. 6 del presente
decreto, sono presentate esclusivamente con modalita' informatiche
dal 1° giugno al 15 luglio 2020, sull'apposita pagina disponibile
all'indirizzo internet www.inps.it.
Art. 3
Presentazione dell'istanza del permesso di soggiorno temporaneo
1. I cittadini stranieri, titolari di un permesso di soggiorno
scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro
titolo di soggiorno, possono chiedere al Questore della provincia in
cui dimorano il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo,
valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi
decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Ai fini di cui al comma 1, il cittadino straniero deve:
a) essere in possesso di un passaporto o di altro documento
equipollente ovvero di una attestazione di identita' rilasciata dalla
rappresentanza diplomatica del proprio paese di origine;
b) risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8
marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data;
c) aver svolto attivita' di lavoro, nei settori di cui all'art.
4, antecedentemente al 31 ottobre 2019;
d) comprovare di aver svolto attivita' di lavoro di cui al punto
precedente, attraverso idonea documentazione da esibire all'atto
della presentazione della richiesta.
3. Le istanze sono presentate al Questore dal 1° giugno al 15
luglio 2020 esclusivamente per il tramite degli uffici-sportello del
gestore esterno, sulla base della Convenzione, stipulata ai sensi
dell'art. 39, commi 4-bis e 4-ter, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
inoltrando l'apposito modulo di richiesta del permesso di soggiorno,
compilato e sottoscritto dall'interessato.
4. L'onere a carico dell'interessato per il servizio reso dal
gestore esterno e' fissato nella misura di euro 30.
Art. 4
Settori di attivita'
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ai sensi del
comma 3 dell'art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai
seguenti settori di attivita':
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e
attivita' connesse;
b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della
propria famiglia, ancorche' non conviventi, affetti da patologie o
handicap che ne limitino l'autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. Le specifiche attivita' che rientrano nei settori di cui al
comma 1 sono elencate nell'allegato 1 che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente decreto.
Art. 5
Contenuti dell'istanza di cui all'art. 1
1. L'istanza di cui all'art. 1 contiene, a pena di
inammissibilita':
a) dati identificativi del datore di lavoro con gli estremi del
documento di riconoscimento in corso di validita';
b) dati identificativi dello straniero con gli estremi del
documento di riconoscimento in corso di validita';
c) dichiarazione circa la presenza dello straniero sul territorio
nazionale prima dell'8 marzo 2020 risultante da
rilievi foto dattiloscopici,
dichiarazione di presenza resa, ai sensi della legge 28 maggio
2007, n. 68,
attestazioni costituite da documentazione di data certa
provenienti da organismi pubblici;
d) proposta di contratto di soggiorno previsto dall'art. 5-bis
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive
modificazioni;
e) attestazione del possesso del requisito reddituale di cui
all'art. 9;
f) dichiarazione che la retribuzione convenuta non e' inferiore a
quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di
riferimento;
g) durata del contratto di lavoro;
h) indicazione della data della ricevuta di pagamento del
contributo forfettario di cui all'art. 8, comma 1;
i) indicazione del codice a barre telematico della marca da bollo
di euro 16,00, richiesta per la procedura.
2. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1, lettera c) sono
da considerare organismi pubblici i soggetti, pubblici o privati, che
istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o
un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico.
Art. 6
Contenuti dell'istanza di cui all'art. 2
L'istanza di cui all'art. 2 contiene, a pena di inammissibilita':
a) il settore di attivita' di cui all'art. 4 del presente
decreto;
b) codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita ed estremi
del documento di riconoscimento in corso di validita' del datore di
lavoro, se persona fisica, o del legale rappresentante, se persona
giuridica;
c) nome, cognome, codice fiscale, residenza e data e luogo di
nascita, ed estremi del documento di riconoscimento in corso di
validita' del lavoratore italiano o comunitario;
d) attestazione del possesso del requisito reddituale di cui
all'art. 9 del presente decreto;
e) dichiarazione che la retribuzione convenuta non e' inferiore a
quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento;
f) durata del contratto di lavoro con data iniziale antecedente
alla data di pubblicazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e
con data finale successiva alla data di presentazione dell'istanza di
cui all'art. 2, se rapporto di lavoro a tempo determinato, oppure con
data iniziale precedente alla data di pubblicazione del decreto legge
19 maggio 2020, n. 34, nell'ipotesi di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato;
g) retribuzione convenuta;
h) orario di lavoro convenuto e luogo in cui viene effettuata la
prestazione di lavoro;
i) dichiarazione di aver provveduto al pagamento del contributo
forfettario di euro 500,00 previsto dall'art. 103, comma 7, primo
periodo, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 con l'indicazione
della relativa data di pagamento;
j) dichiarazione di aver assolto al pagamento della marca da
bollo di euro 16,00, richiesta per la procedura e di essere in
possesso del relativo codice a barre telematico, il cui codice
identificativo dovra' essere indicato nell'istanza.
k) dichiarazione di aver provveduto al pagamento del contributo
forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo,
contributivo e fiscale, determinato con decreto interministeriale
adottato ai sensi dell'art. 103 comma 7, ultimo periodo, del
decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, ovvero di impegnarsi a
pagare il contributo stesso entro dieci giorni dalla data di
pubblicazione del predetto decreto interministeriale.
Art. 7
Contenuti dell'istanza di cui all'art. 3
1. L'istanza di cui all'art. 3 contiene, a pena di
inammissibilita':
a) copia del passaporto o di altro documento equipollente ovvero
dell'attestazione di identita' rilasciata dalla rappresentanza
diplomatica;
b) copia del permesso di soggiorno scaduto di validita', ovvero
della dichiarazione/denuncia di smarrimento/furto recante l'espressa
indicazione della data di scadenza del permesso di soggiorno
smarrito/rubato;
c) l'indicazione del codice fiscale;
d) la documentazione idonea a comprovare lo svolgimento
dell'attivita' di lavoro nei settori di cui all'art. 4, in un periodo
antecedente al 31 ottobre 2019;
e) la documentazione attestante la dimora dello straniero;
f) la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento di euro 130,00 a
copertura degli oneri per la procedura di cui all'art. 8, comma 3;
g) una marca da bollo di euro 16,00.
2. Lo svolgimento dell'attivita' di lavoro nei settori di cui
all'art. 4, in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019, puo' essere
comprovato mediante la presentazione di:
a) certificazione rilasciata dal competente Centro per l'Impiego
attestante lo svolgimento dell'attivita' lavorativa nei settori di
cui all'art. 4, antecedentemente al 31 ottobre 2019;
b) ovvero della seguente documentazione ritenuta idonea:
contratto di lavoro;
cedolino di paga;
estratto conto previdenziale;
modello Unilav di assunzione, trasformazione e/o cessazione del
rapporto di lavoro;
certificazione unica;
stampa dell'estratto conto bancario o postale dal quale risulti
l'accredito del pagamento della retribuzione;
fotocopia di assegno bancario emesso per corrispondere la
retribuzione;
quietanze cartacee relative al pagamento di emolumenti
attinenti il rapporto di lavoro;
bollettini di pagamento dei contributi Inps per lavoro
domestico, oppure estratto conto contributivo del lavoratore e/o del
datore di lavoro dal portale Inps;
attestazione di pagamento dei contributi per lavoro domestico
mediante sistema PagoPA stampata dal portale Inps;
comunicazione di posta elettronica e/o di short message service
(SMS) e MyINPS, relative allo svolgimento della prestazione di lavoro
occasionale in ambito domestico;
prospetti paga mensili o attestazioni inerenti prestazioni di
lavoro occasionale in ambito agricolo;
documento di iscrizione al registro di gente di mare;
convenzione di arruolamento;
comunicazione Unimare;
iscrizione nel ruolo di equipaggio dell'imbarcazione;
foglio di ricognizione di imbarchi e sbarchi;
foglio di paga (per il settore della pesca);
qualsiasi corrispondenza cartacea intercorsa tra le parti
durante il rapporto di lavoro, proveniente sia dal datore di lavoro
sia dal lavoratore, da cui possono ricavarsi gli elementi
identificativi delle parti necessari al riscontro dell'attivita'
lavorativa (es. comunicazioni di variazioni dell'orario di lavoro,
richieste di ferie o permessi o assenze a qualsiasi titolo trasmesse
al datore di lavoro, contestazioni disciplinari, applicazione di
istituti contrattuali, ecc.).
Art. 8
Pagamento dei contributi forfettari per la procedura
1. L'istanza di cui agli articoli 1 e 2 e' presentata previo
pagamento di un contributo forfettario di 500,00 euro per ciascun
lavoratore.
2. Per la dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro di
cui all'art. 1, e', inoltre, previsto il pagamento di un contributo
forfettario a titolo contributivo, retributivo e fiscale, la cui
determinazione e le relative modalita' di pagamento sono stabilite
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali.
3. L'istanza di cui all'art. 3 e' presentata previo pagamento di un
contributo forfettario di 130,00 euro. Tale importo non comprende i
costi di cui all'art. 103, comma 16, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, che restano comunque a carico dell'interessato.
4. I contributi forfettari di cui ai commi 1 e 3 non sono
deducibili ai fini dell'imposta sul reddito e sono versati con le
modalita' di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, esclusa la possibilita' di avvalersi della compensazione ivi
prevista. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono istituiti i
codici tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del
modello F24. Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 1,
nel modello F24 sono indicati, tra l'altro, i dati relativi al datore
di lavoro e il codice fiscale del lavoratore, ovvero, in mancanza, il
numero di passaporto o di altro documento equipollente del
lavoratore.
5. In caso di inammissibilita', archiviazione o rigetto della
dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della
stessa, non si procedera' alla restituzione delle somme versate a
titolo di contributi forfettari.
6. Le somme versate a titolo di contributi forfettari ai sensi dei
commi 1 e 3 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
7. I dati analitici dei versamenti dei contributi forfettari sono
trasmessi telematicamente dall'Agenzia delle entrate al Ministero
dell'interno e all'INPS.
Art. 9
Requisiti reddituali del datore di lavoro
1. L'ammissione alla procedura di emersione e' condizionata
all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona
fisica, ente o societa', di un reddito imponibile o di un fatturato
risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di
esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui, salvo
quanto previsto al comma 2.
2. Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al
lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza
alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia,
ancorche' non conviventi, affetti da patologie o disabilito' che ne
limitino l'autosufficienza, il reddito imponibile del datore di
lavoro non puo' essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di
nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito,
ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo
familiare inteso come famiglia anagrafica composta da piu' soggetti
conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono
concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
3. Nella valutazione della capacita' economica del datore di lavoro
puo' essere presa in considerazione anche la disponibilita' di un
reddito esente da dichiarazione annuale e/o CU (es: assegno di
invalidita'). Tale reddito deve comunque essere certificato.
4. In caso di dichiarazione di emersione presentata allo Sportello
unico dal medesimo datore di lavoro per piu' lavoratori, ai fini
della sussistenza del requisito reddituale di cui ai commi 1 e 2, la
congruita' della capacita' economica del datore di lavoro in rapporto
al numero delle richieste presentate, e' valutata dall'Ispettorato
territoriale del lavoro, ai sensi del comma 8 dell'art. 30-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sulla
base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e delle tabelle del costo medio
orario del lavoro emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali adottate ai sensi dell'art. 23, comma 16 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Nel caso in cui la capacita' economica del datore di lavoro non
risulti congrua in relazione alla totalita' delle istanze presentate,
le stesse possono essere accolte limitatamente ai lavoratori per i
quali, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze,
i requisiti reddituali risultano congrui.
Per l'imprenditore agricolo possono essere valutati anche gli
indici di capacita' economica di tipo analitico risultanti dalla
dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d'affari al
netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi
comunitari documentati dagli organismi erogatori.
5. La verifica dei requisiti reddituali di cui al comma 2 non si
applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilita' che ne
limitano l'autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di
emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.
Art. 10
Modalita' di svolgimento del procedimento di cui all'art. 1
1. Lo Sportello unico riceve le istanze dal sistema informatico a
partire dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 e fino alle ore 22,00 del
15 luglio 2020.
2. Verificata l'ammissibilita' dell'istanza di cui all'art. 1, lo
Sportello unico:
a) acquisisce dalla Questura il parere circa l'insussistenza di
motivi ostativi all'accoglimento della istanza, di cui ai commi 8 e 9
dell'art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riguardanti il
datore di lavoro, e l'insussistenza di motivi ostativi al rilascio
del permesso di soggiorno al lavoratore straniero, previsti al comma
10 del medesimo articolo;
b) acquisisce dall'Ispettorato territoriale del lavoro il parere
circa la conformita' del rapporto di lavoro alle categorie di cui
all'allegato 1, la congruita' del reddito o del fatturato del datore
di lavoro e delle condizioni di lavoro applicate.
3. Acquisiti i pareri favorevoli di cui al comma 2 e l'eventuale
documentazione integrativa, lo Sportello unico convoca il datore di
lavoro e il lavoratore per l'esibizione della documentazione
necessaria e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno di cui
all'art. 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
consegna al lavoratore il modello compilato per la richiesta di
permesso di soggiorno per i successivi adempimenti.
4. Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno lo
Sportello unico provvede all'invio della comunicazione obbligatoria
di assunzione di cui all'art. 13.
Art. 11
Modalita' di svolgimento del procedimento di cui all'art. 2
1. Per il completamento della procedura di emersione, come previsto
all'art. 9 del presente decreto, INPS e Ispettorato nazionale del
lavoro definiscono intese finalizzate all'implementazione di sinergie
operative e alla condivisione dei dati necessari.
2. I datori di lavoro, in caso di esito positivo delle verifiche,
provvedono ad effettuare gli adempimenti e i versamenti previdenziali
relativi ai lavoratori interessati dall'emersione, secondo le
indicazioni che l'INPS fornira' con apposita circolare.
Art. 12
Modalita' di svolgimento del procedimento di cui all'art. 3
1. L'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo,
da presentare dal 1° giugno al 15 luglio 2020, viene inoltrata al
Questore esclusivamente per il tramite degli uffici-sportello del
gestore esterno, che provvede a trasmetterla alla competente
Questura.
2. All'atto della presentazione della richiesta, l'operatore
dell'Ufficio Sportello provvede a:
a) identificare lo straniero tramite passaporto o documento
equipollente ovvero attestazione di identita' rilasciata dalla
rappresentanza diplomatica;
b) verificare la presenza della documentazione di cui all'art. 7;
c) verificare la presenza della firma sull'istanza e la completa
compilazione dei campi sulla busta;
d) accettare l'istanza e ad effettuare il controllo visivo della
documentazione, compresa quella riguardante il pagamento del
contributo forfettario di cui all'art. 8, comma 2 e della marca da
bollo;
e) consegnare al richiedente l'attestazione di presentazione
dell'istanza, provvista di elementi di sicurezza; la suddetta
ricevuta riporta gli estremi di identificazione dello straniero
(cognome e nome, indirizzo), gli oneri del servizio e gli elementi
per l'accesso al portale dedicato (userid: numero ologramma,
password: numero assicurata). Il rilascio di tale attestazione e'
utile ai fini di quanto previsto dall'art. 103, comma 16, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
3. Lo straniero, all'atto della consegna della ricevuta, provvede
al pagamento degli oneri del servizio, di cui all'art. 3, comma 4.
4. Nel portale dedicato sara' registrata la data di accettazione ed
il numero di assicurata relativi all'istanza presentata al fine di
consentire allo straniero di verificare lo stato della propria
pratica e la data di convocazione utilizzando come chiavi di ricerca
il Codice assicurata ed il Codice utente.
5. La Questura verifica l'ammissibilita' dell'istanza e accerta
l'insussistenza delle cause di rigetto ovvero di motivi ostativi
all'accoglimento della stessa.
6. La documentazione prevista dal comma 2, lettera b) dell'art. 7
e' verificata dal competente Ispettorato nazionale del lavoro
attraverso procedure tecnico-organizzative di collaborazione
amministrativa tese alla semplificazione ed alla velocizzazione
dell'attivita' endoprocedimentale anche attraverso la cooperazione
applicativa tra le banche dati attestate presso il Ministero
dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
7. Ai fini dell'espletamento delle verifiche sull'insussistenza dei
motivi ostativi all'accoglimento delle istanze, le Questure
consultano le Banche dati nazionali, europee ed internazionali, anche
attraverso le competenti articolazioni centrali del Dipartimento
della pubblica sicurezza.
8. Ai fini della conversione del permesso di soggiorno, restano
ferme le disposizioni relative agli oneri economici a carico del
richiedente e si applicano, ove compatibili, le previsioni di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni
ed il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive
modificazioni.
9. All'istanza di conversione deve essere allegata l'attestazione
dell'Ispettorato territoriale del lavoro, competente in relazione al
luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, di corrispondenza
del contratto di lavoro subordinato ovvero della documentazione
retributiva e previdenziale ai settori di attivita' di cui all'art.
4. Le modalita' con cui richiedere tale attestazione sono definite
con apposita circolare del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
Art. 13
Comunicazione obbligatoria di assunzione
Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di
lavoro assolve agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 9,
comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608.
Art. 14
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 27 maggio 2020
Il Ministro dell'interno
Lamorgese
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Catalfo
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Bellanova
Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2020
Interno, foglio n. 1499
ALLEGATO 1 AL DECRETO INTERMINISTERIALE
ELENCO DELLE ATTIVITA' CHE RIENTRANO NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 4