La domanda di regolarizzazione può essere presentata anche per i richiedenti asilo senza che questi debbano rinunciare alla richiesta di protezione internazionale.
Il rapporto tra le procedure di emersione e la condizione dei richiedenti asilo, già in parte chiarito dal Ministero dell'Interno nelle relative FAQ pubblicate sul sito dell'Interno, è stato confermato nelle linee di indirizzo adottate dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, nella circolare n. 44360 del 19 giugno scorso.
In particolare, con riferimento all'ipotesi di regolarizzazione disciplinata dall'articolo 103, comma 1, (ovvero la procedura finalizzata all'emersione dei rapporti di lavoro irregolare), il Ministero dell'Interno conferma l'assenza di profili di incompatibilità tra la condizione di richiedente asilo e l'accesso al canale di emersione attivato dal datore di lavoro.
La circolare prevede come prassi applicativa che in sede di sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico venga rilasciata al richiedente asilo una specifica informativa volta ad illustrare la duplice opzione rimessa alla scelta del richiedente, ovvero quella di rinunciare alla richiesta di protezione o, al contrario, di mantenerla in vita. Al richiedente che decidesse di non rinunciare alla richiesta di protezione, verrà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro in formato cartaceo valido esclusivamente per il territorio nazionale: nel caso in cui, invece, l'interessato decidesse di rinunciare alla richiesta di protezione, il permesso di soggiorno per lavoro che gli verrà rilasciato sarà in formato elettronico e non sarà sottoposto a limitazioni ulteriori rispetto a quelle previste per l'ordinario permesso di soggiorno lavorativo.
Relativamente al secondo canale di emersione (ovvero quello direttamente attivato dal cittadino straniero, per la richiesta del permesso di soggiorno temporaneo) il Ministero dell'Interno osserva che il richiedente asilo ha diritto a permanere regolarmente sul territorio nazionale fino alla conclusione della relativo procedimento amministrativo. Ne consegue che non venendosi a creare una condizione di irregolarità, non ci sarebbero i requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 103 per accedere alla relativa procedura e ottenere un permesso di soggiorno temporaneo.
Pertanto, chiarisce il Ministero dell'Interno, in presenza di istanze di emersione ex art.103, co.2, "il richiedente asilo sarà reso edotto delle condizioni necessarie per la definizione della procedura".
Infine la circolare contiene un'importane specificazione. Nel caso in cui la validità del permesso di soggiorno sia stata prorogato per legge sulla base delle disposizioni anti-covid contenute nel Dl n.18/2020, tale circostanza - evidenzia il Ministero - non impedisce l'accesso alla procedura di emersione. "Qualora, pertanto, dovessero pervenire istanze ai sensi dell'art. 103 co. 1 e co. 2 da parte di stranieri beneficiari della proroga sopracitata, i relativi procedimenti amministrativi dovranno essere comunque istruiti e definiti, eventualmente archiviando le posizioni connesse al rilascio/rinnovo di permessi di soggiorno già in essere...".
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