Beneficiari: Documento di viaggio: rifugiati.

Titolo di viaggio: titolari di protezione sussidiaria.

Documenti richiesti:

1)   2 foto formato tessera;

2)   copia del permesso di soggiorno in corso di validità (oppure permesso di soggiorno scaduto e ricevuta della richiesta del rinnovo);

3)   marca da bollo;

4)   marca della tassa di concessione governativa sull'uso dei passaporti;

5)   ricevuta del versamento postale relativa al pagamento dei "Proventi dalla cessione di documenti di viaggio per stranieri".

Istituzione competente: Questura, Ufficio immigrazione.


In base all'articolo 28 della Convezione di Ginevra "gli Stati Contraenti rilasciano ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio titoli di viaggio che permettano loro di viaggiare fuori di tale territorio". Così l'art. 24 del D. lgs. 251/2007, che recepisce l'art. 25 della direttiva 2004/83/CE, dispone il rilascio in favore del rifugiato di "un documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra". Il documento di viaggio viene rilasciato dalla Questura territorialmente competente al rilascio del titolo di soggiorno, di cui ha la medesima durata, a meno che sussistano "gravissimi motivi attinenti alla sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che ne impediscono il rilascio" (art. 24, co. 3, D. lgs. 251/2007).

Sempre l'art. 24 del D. lgs. 251/2007 prevede il rilascio anche ai beneficiari di protezione sussidiaria di un titolo di viaggio per stranieri, solamente in presenza di fondati motivi che impediscano di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del paese di cui è cittadino. Anche il titolo di viaggio per stranieri viene rilasciato dalla Questura territorialmente competente al rilascio del titolo di soggiorno, di cui ha la medesima durata, a meno che sussistano "gravissimi motivi attinenti alla sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che ne impediscono il rilascio". Questo è rifiutato o revocato qualora ci siano ragionevoli dubbi sull'identità del beneficiario di protezione sussidiaria.

Il documento e il titolo di viaggio sono equipollenti al passaporto del Paese di cittadinanza e consentono al titolare di circolare liberamente all'interno degli Stati europei dell'Area Schengen e nei territori degli altri Stati, limitatamente a quelli in cui è in vigore la Convenzione di Ginevra per lo status di rifugiato per quanto riguarda il documento di viaggio, il cui utilizzo è escluso anche per recarsi nel paese di origine.

In Italia il "documento di viaggio" per rifugiati politici era già stato istituito con la Circolare 48 del Ministero degli Esteri del 31 agosto del 1961. La stessa introduceva anche il "Titolo di viaggio per stranieri" da rilasciare "agli stranieri che invece non abbiano la qualifica di rifugiati politici e che, per ragioni varie, non possono ottenere il passaporto delle autorità del loro paese".



 
 

Ultimo aggiornamento: Settembre 2019