Beneficiari: rifugiati e titolari di protezione sussidiaria.

Documenti richiesti:

1)   Permesso di soggiorno in corso di validità (oppure permesso di soggiorno scaduto e ricevuta della richiesta del rinnovo).

Istituzione competente:

Rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare: Sportello Unico per l'immigrazione.

Rilascio del visto per famiglia: Rappresentanza Italiana nel Paese di origine o di provenienza del familiare da ricongiungere.

Il beneficiario di protezione internazionale può effettuare il ricongiungimento familiare in base a requisiti più favorevoli rispetto agli altri cittadini stranieri, in quanto non deve dimostrare né la disponibilità di un reddito né quella di un alloggio idoneo. Questo è quanto previsto dal comma 1 dell'art. 29 bis del D. lgs. 286/98 in recepimento della Direttiva Europea 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

I familiari con cui è possibile effettuare il ricongiungimento familiare sono gli stessi previsti per gli altri cittadini stranieri: 

·       coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;

·       figli minori,  anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non  coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

·       figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano  provvedere  alle  proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;

·       genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine  o  di provenienza oppure,  

·     genitori ultrasessantacinquenni, qualora  gli  altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;

·       è consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito previsti dalla procedura per il ricongiungimento. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso degli stessi da parte dell'altro genitore.

·       ascendenti diretti di primo grado di minore non accompagnato titolare dello status di rifugiato.

La procedura per il ricongiungimento familiare si articola in due fasi. La prima (in capo allo Sportello Unico) riguarda la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta (titolo di soggiorno, reddito, alloggio), la seconda (in capo alla rappresentanza consolare), strettamente connessa alla prima, riguarda la verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del visto d'ingresso (legami di parentela, e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere). I cittadini stranieri che devono richiedere il visto per ricongiungimento familiare devono dimostrare il proprio legame parentale con il familiare che ha chiesto il ricongiungimento attraverso dei documenti originali tradotti in italiano e legalizzati. Per quanto riguarda il beneficiario di protezione internazionale l'art. 29-bis del D. lgs. 286/98, al comma 2, prevede che qualora "non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori."

La normativa chiarisce che quando il richiedente sia titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria la sola mancanza di documentazione non può comportare il rigetto della domanda. Ai fini della certificazione del vincolo familiare potranno essere tenuti in considerazione elementi attendibili rilevati dalla rappresentanza consolare italiana. Nonostante siano diversi gli strumenti con cui le Rappresentanze italiane possono provare l'esistenza del vincolo familiare, non esistono indicazioni legislative precise in materia. 

Secondo l'UNHCR, in una nota del giugno 2008, "dovrebbe ricorrersi all'utilizzo del test del DNA per stabilire legami familiari nel contesto dei rifugiati con cautela e giudizio. Si dovrebbe di norma fare affidamento innanzitutto su prove documentali, documenti di registrazione, interviste con gli individui interessati e altre forme di verifica delle asserite relazioni familiari. Quando l'evidenza è soprattutto corroborativa di relazioni presunte e non vi sono seri dubbi, dovrebbe essere accordato il beneficio del dubbio."


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Ultimo aggiornamento: Settembre 2019