Beneficiari: rifugiati.

Documenti richiesti:

1)   Permesso di soggiorno attestante lo status di rifugiato in corso di validità (oppure permesso di soggiorno scaduto e ricevuta della richiesta del rinnovo);

2)   Nulla osta rilasciato dall'UNHCR.

Istituzione competente: Comune, ufficio matrimoni.

Al fine di contrarre matrimonio in Italia al rifugiato, riconosciuto in Italia, non viene chiesto il nulla osta al matrimonio rilasciato dalle autorità competenti del paese di origine che attesti l'assenza di impedimenti al matrimonio secondo la legge del paese di origine, così come invece previsto per i cittadini stranieri dall'art. 166 del codice civile. Tale eccezione si inquadra sia nell'art. 25 che nell'art. 12 della Convezione di Ginevra che prevede che "lo status personale del rifugiato verrà regolato dalla legge del Paese in cui ha domicilio o, in mancanza di domicilio, dalla legge del Paese di cui ha la residenza."

In sostituzione, il rifugiato politico deve richiedere il nulla osta al matrimonio rilasciato dall'UNHCR Italia. Questa procedura è stata formalizzata dal Telespresso inviato in data 9 aprile 1974 dal Ministero di Grazia e Giustizia al Ministero degli Esteri che, recante come oggetto "Dichiarazione sostitutiva del nulla osta per stranieri art. 116 CC rilasciata dall'Alto Commissariato per i Rifugiati - Ufficio di Roma" specifica che "accertata la legittimazione, ai sensi dell'ordinamento internazionale, dell'Alto Commissariato per i rifugiati a rilasciare la dichiarazione de qua. La stessa può essere ritenuta quale atto sostitutivo del nulla osta previsto dall'art. 116 del Codice Civile"

Il nulla osta può essere richiesto gratuitamente all'UNHCR presentando personalmente o spedendo via posta i seguenti documenti:

a) Atto notorio (in originale) rilasciato da non oltre sei mesi da un Tribunale, alla presenza di due testimoni, nel quale l'interessato dichiara, sotto la propria responsabilità, il proprio stato libero o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (in originale) ai sensi dell'Art. 47, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445 opportunamente autenticata dall'ufficiale di stato civile;

b) Copia della decisione di riconoscimento dello status di rifugiato;

c) Copia del permesso di soggiorno in corso di validità;

d) Copia di un documento valido del futuro coniuge. 


Per maggiori informazioni:

https://www.unhcr.it/chi-siamo/contatti


 


Ultimo aggiornamento: Settembre 2019