Le Commissioni Territoriali
per il riconoscimento della protezione internazionale hanno il compito di
valutare il riconoscimento della protezione internazionale.
Il
richiedente protezione internazionale ha il diritto di essere ascoltato dalla
Commissione. Nel caso di richiedenti portatori di esigenze particolari, inclusi
minori, anziani, disabili, donne in stato di gravidanza e vittime di violenze,
è garantito un esame prioritario e la possibilità di assistenza durante il colloquio. L'esame prioritario è diretto a rendere più celere il procedimento al fine di esaminare istanze che hanno una manifesta fondatezza o che sono presentate da persone vulnerabili.
Durante l’audizione il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria
lingua ed eventualmente, a proprie spese, di farsi assistere da un avvocato.
Nel caso di minori il colloquio avviene alla presenza del genitore che esercita
la potestà o del tutore.
Se la domanda di protezione internazionale è
manifestamente fondata o il richiedente non sia in grado di sostenere il
colloquio per motivi di salute debitamente certificati, la Commissione può
adottare la decisione positiva anche senza che venga effettuata l’audizione. Il D.L. 130/2020 ha previsto che l'audizione dell'interessato possa essere disposta, ove possibile e con le risorse disponibili, anche mediante collegamenti audiovisivi a distanza, nel rispetto della riservatezza dei dati.
Una volta fissata, l’audizione può essere rinviata solo per gravi motivi. Se la
persona convocata non si presenta senza un giustificato motivo, la Commissione
prenderà comunque una decisione sulla base dell’esame della documentazione
disponibile.
La Commissione può riconoscere
lo status di rifugiato, o in subordine la protezione sussidiaria. Il D.L. 130/2020 prevede che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non ritiene ci siano i presupposti per accogliere la domanda di protezione internazionale, ma ricorra al contempo un'ipotesi di divieto di respingimento - così come ampliate dal D.L. 130/2020 – deve trasmettere gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Alla luce della nuova normativa, il respingimento è vietato, ai sensi del riformato art. 19 co. 1.1. TUI:
- quando ricorrono gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6 TUI, ovvero il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, tenendo conto anche dell'esistenza nello Stato di appartenenza dello straniero dell'esistenza di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani (il vecchio permesso per motivi umanitari abolito nel 2018);
- quando lo straniero corre il rischio di essere sottoposto non solo a tortura, ma anche a trattamenti inumano e degradante nel proprio Paese
- in tutti quei casi in cui l'allontanamento dal territorio italiano comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare dello straniero
Il permesso di soggiorno per protezione speciale ha la durata di un due anni, è rinnovabile, consente di lavorare ed è convertibile in lavoro.
Contro la
decisione della Commissione Territoriale è possibile effettuare ricorso al
Tribunale ordinario entro trenta giorni dalla notifica della decisione, ridotti
a quindici nei casi di persone trattenute nei CIE.
È possibile ricorrere anche
contro la sentenza del Tribunale ordinario tramite reclamo alla Corte
d’Appello, e contro la decisione di quest’ultima davanti alla Corte di
Cassazione.
La proposizione del ricorso sospende automaticamente l’efficacia
della decisione e della sentenza negativa ad eccezione delle domande presentate
dal richiedente trattenuto nei CIE, delle domande dichiarate inammissibili o
rigettate per manifesta infondatezza o, in ultimo, nel caso di domande presentate
in maniera strumentale e per le quali è prevista la procedura accelerata ai
sensi dell’art. 28-bis, comma 2 lett. c) del D. Lgs 25/2008. In questi ultimi
casi, il richiedente dovrà presentare una specifica richiesta di sospensiva.
Il
ricorrente privo di mezzi di sussistenza ha diritto al gratuito patrocinio.
(Ultimo aggiornamento: febbraio 2021)