Istituzione competente: Comune, Ufficio anagrafe


 

I titolari di protezione internazionale o umanitaria possono iscriversi all’anagrafe della popolazione residente alle stesse condizioni degli altri cittadini stranieri salvo essere esenti dalla presentazione del passaporto o documento equipollente.

L’articolo 43 del codice civile definisce la residenza quale luogo in cui la persona ha la dimora abituale. In base al Testo Unico sull’immigrazione il cittadino straniero può richiedere l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente alle stesse condizioni dei cittadini italiani, dovendo però dimostrare di essere regolarmente soggiornante. Per quanto riguarda la prima iscrizione anagrafica l’art 14 del Regolamento anagrafico stabilisce che chi trasferisce la residenza dall’estero deve comprovare all’atto della dichiarazione la propria identità mediante l’esibizione del passaporto o altro documento equipollente. Inoltre se il trasferimento riguarda un’intera famiglia, il cittadino straniero deve esibire atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità del Paese di provenienza, debitamente tradotti e legalizzati.

Considerato che i rifugiati politici sono privi di passaporto, per non negare loro il diritto fondamentale all’iscrizione anagrafica è previsto che questi siano identificati e iscritti in anagrafe con il solo permesso di soggiorno. In tal senso si è ripetutamente espresso il Ministero dell’Interno attraverso delle risposte a quesiti. 


L'art. 3 comma 2 del D.L. 130/2020 ha modificato la norma introdotta dal Decreto Sicurezza del 2018 con cui si negava la possibilità per i titolari di permesso di soggiorno per richiesta di  asilo di utilizzare tale documento per richiedere l'iscrizione anagrafica.

Il nuovo decreto ha allineato il quadro normativo alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 9 luglio 2020. Con tale sentenza era stata dichiarata l'illegittimità dell'intero complesso normativo recato dall'articolo 13, D.L. 113/2018, che precludeva l'iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo.

 Con le nuove norme viene riaffermato il diritto all'iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo, sia nelle forme ordinarie sia nelle liste di convivenza (nel caso di richiedenti ospitati nei centri), disciplinate le relative modalità e regolato anche il rilascio della carta d'identità. Ai richiedenti protezione internazionale che abbiano ottenuto l'iscrizione anagrafica, viene, infatti, rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni.

Disposizioni più dettagliate sono state fornite dal Ministero dell'Interno con la Circolare n. 11bis del 27 ottobre 2020


Infine, per quanto riguarda la registrazione dei dati personali quali quelli riferibili al matrimonio contratto all’estero e alla paternità e maternità, in assenza di documentazione originale rilasciata nel paese di origine, al momento l’unica indicazione risale a un parere della Commissione Nazionale Asilo del Ministero dell’Interno inviato in data 24/04/2009 al Comune di Pordenone che ritiene che “la certificazione della Commissione che ha riconosciuto lo status agli interessati, unitamente ai relativi permessi di soggiorno rilasciati dalla Questura di residenza, possono sostituire, a parere della scrivente, a tutti gli effetti la documentazione che non può essere richiesta alle Autorità del loro Paese”.
Il D.lgs. 142/2015 ha inoltre ribadito che il richiedente asilo deve comunicare alla questura il proprio domicilio o residenza da riportare nella domanda di protezione internazionale, senza l’obbligo di presentare documentazione in merito.



(Ultimo aggiornamento: Febbraio 2021)