I diritti riconosciuti

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Ai beneficiari di protezione internazionale viene rilasciato un permesso di soggiorno di durata quinquennale. 


I permessi di soggiorno per protezione sussidiaria sono rinnovati previa verifica della permanenza delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio. I familiari che non hanno individualmente diritto allo status di protezione internazionale possono ottenere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia e hanno i medesimi diritti riconosciuti al familiare titolare dello status. 

I beneficiari di protezione internazionale hanno il diritto di ricongiungere i propri familiari all’estero senza dover dimostrare i requisiti di reddito e di alloggio.


A tutti i beneficiari di protezione internazionale è garantita la libertà di circolare e lavorare in tutto il territorio italiano, mentre è possibile la sola circolazione nello spazio Schengen, in esenzione del visto, per un massimo di tre mesi. 


Ai fini dell’espatrio, il rifugiato ha il diritto di ottenere il documento di viaggio ex Convenzione di Ginevra, mentre i titolari di un permesso per protezione sussidiaria possono ottenere un titolo di viaggio per stranieri solo se impossibilitati a ottenere il passaporto dalle autorità del proprio paese di origine.


I beneficiari di protezione internazionale sono equiparati ai cittadini italiani nell’accesso al diritto all’alloggio, all’assistenza sociale, all’istruzione e al lavoro, compresa la possibilità di accedere al pubblico impiego con le stesse limitazioni previste per i cittadini comunitari.


Dopo cinque anni dalla data della formalizzazione della domanda di protezione internazionale (compilazione modellino C3) i beneficiari di protezione internazionale, se rispondono a determinati requisiti, hanno diritto di chiedere il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, un documento a tempo illimitato che consente di soggiornare, anche per motivi di lavoro, in un altro Stato Schengen, anche per un periodo superiore ai 90 giorni, nel rispetto comunque della norma in vigore nell'altro Paese membro.


La richiesta di naturalizzazione italiana può essere effettuata dai rifugiati dopo cinque anni di residenza legale in Italia, mentre i titolari di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria devono attendere dieci anni come tutti gli altri cittadini stranieri.