Richiedere protezione internazionale

 




La Direttiva europea 2013/32/UE, trasposta in Italia dal Decreto legislativo 142 del 18 agosto 2015 e che ha modificato la precedente direttiva 2005/85/CE, a sua volta recepita in Italia dal Decreto Legislativo del 28 gennaio, n. 25, (“decreto procedure”), non prevede termini per presentare una domanda di protezione internazionale. 

Una domanda di protezione non può quindi essere respinta o esclusa per il solo fatto di non essere stata presentata tempestivamente.


La protezione internazionale è individuale e può essere richiesta all’ufficio di polizia di frontiera al momento dell’ingresso in Italia, oppure presso la Questura competente in base al luogo di dimora del richiedente. Il minore non accompagnato può presentare personalmente l’istanza di protezione internazionale o tramite il proprio tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore. Il richiedente è tenuto a presentare tutti gli elementi e la documentazione in suo possesso necessari a motivare la sua domanda. Ciononostante, l’assenza di documentazione rispetto alla propria identità, o di altri elementi significativi relativi alla propria condizione di richiedente asilo, non è motivo di inammissibilità o di diniego della domanda.


Una volta che il richiedente è stato sottoposto alla procedura di fotosegnalamento, la polizia procede alla verbalizzazione della domanda su appositi moduli (modello C3), che vengono poi inviati alla competente Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Al momento della presentazione della domanda il richiedente ha il diritto di essere informato, tramite un opuscolo, sulla procedura, sui suoi diritti e suoi doveri, sui tempi e i mezzi per corredare la domanda di ulteriori elementi utili. Durante tutta la procedura al richiedente viene garantita, se necessaria, la presenza di un interprete. In ogni fase della procedura, ai minori, è garantita l'assistenza del genitore o, in caso di minore non accompagnato, del tutore, tempestivamente nominato. Il richiedente ha l'obbligo di cooperare con le autorità in ogni fase della procedura e quello di comunicare alla Questura ogni suo cambiamento di domicilio o residenza.


Il richiedente ha il diritto di restare in Italia fino alla decisione relativa alla sua domanda di protezione o, in caso di ricorso giurisdizionale, per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 15/2011. Inoltre, il D. Lgs. n. 142 del 18 agosto 2015, ha stabilito che la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale costituisce permesso di soggiorno provvisorio, che ha validità nel territorio nazionale per un tempo di sei mesi. Questo permesso è rinnovabile fino alla decisione della domanda.


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