Ai beneficiari di protezione
internazionale viene rilasciato un permesso di soggiorno di durata
quinquennale.
I permessi di soggiorno per protezione sussidiaria sono rinnovati previa verifica della permanenza delle condizioni che
ne hanno determinato il rilascio. I familiari che non hanno individualmente
diritto allo status di protezione internazionale possono ottenere un permesso
di soggiorno per motivi di famiglia e hanno i medesimi diritti riconosciuti al
familiare titolare dello status.
I beneficiari di protezione internazionale
hanno il diritto di ricongiungere i propri familiari all’estero senza dover
dimostrare i requisiti di reddito e di alloggio.
A tutti i beneficiari di
protezione internazionale è garantita la libertà di circolare
e lavorare in tutto il territorio italiano, mentre è possibile la sola circolazione
nello spazio Schengen, in esenzione del visto, per un massimo di tre mesi.
Ai
fini dell’espatrio, il rifugiato ha il diritto di ottenere il documento di
viaggio ex Convenzione di Ginevra, mentre i titolari di un permesso per
protezione sussidiaria possono ottenere un titolo di viaggio
per stranieri solo se impossibilitati a ottenere il passaporto dalle autorità
del proprio paese di origine.
I beneficiari di protezione
internazionale sono equiparati ai cittadini italiani nell’accesso al diritto
all’alloggio, all’assistenza sociale, all’istruzione e al lavoro, compresa la
possibilità di accedere al pubblico impiego con le stesse limitazioni previste
per i cittadini comunitari.
Dopo cinque anni dalla data della formalizzazione della domanda di protezione internazionale (compilazione modellino C3) i beneficiari di protezione internazionale, se rispondono a determinati requisiti, hanno diritto di chiedere il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, un documento a tempo illimitato che consente di soggiornare, anche per motivi di lavoro, in un altro Stato Schengen, anche per un periodo superiore ai 90 giorni, nel rispetto comunque della norma in vigore nell'altro Paese membro.
La richiesta di naturalizzazione
italiana può essere effettuata dai rifugiati dopo cinque anni di residenza
legale in Italia, mentre i titolari di un permesso di soggiorno per protezione
sussidiaria devono attendere dieci anni come tutti gli altri
cittadini stranieri.